Cassazione Penale, Sentenza n. 29939/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per più ragioni. Il motivo principale comune era la nullità della sentenza poiché sottoscritta unicamente dall'estensore (relatore) e non dal presidente del collegio, senza menzione di un impedimento ai sensi dell'art.546 c.p.p. Parallelamente venivano dedotte censure di merito: contestazione della utilizzabilità e della valenza probatoria di intercettazioni telefoniche e di registrazioni tra presenti (mancata connessione tra procedimenti, estrazione di file audio e mancanza di avvisi/garanzie nell'accertamento tecnico irripetibile), carenze nella catena di custodia e nell'accertamento fonico per l'attribuzione delle voci, e lacune nella motivazione circa l'individuazione degli elementi probatori a fondamento della responsabilità (anche con richiamo a possibili fonti alternative della notizia riservata).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente e fondato il motivo relativo alla mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio. Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, ha qualificato l'irregolarità come nullità relativa che, se dedotta in cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti alla Corte d'appello per la rinnovazione dell'atto nullo (nuova redazione della sentenza che dovrà essere sottoscritta sia dal presidente sia dall'estensore). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti restituiti alla Corte di appello di Messina per provvedere alla rinnovazione; il Collegio non ha proceduto a un esame sostanziale delle altre censure, essendo stato deciso il ricorso sul profilo formale.
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'art.546 nell'interpretazione consolidata secondo cui la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente, non giustificata dall'indicazione di un impedimento, determina una nullità relativa della sentenza-documento. Se il vizio è dedotto in cassazione la sentenza va annullata e gli atti restituiti per la rinnovazione.
art. 585 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte circa la decorrenza dei termini di impugnazione: il deposito della nuova sentenza, debitamente sottoscritta, fa decorrere nuovamente i termini di impugnazione ex art.585.
art. 181 cod. proc. pen.
Citando la norma nell'ambito delle doglianze processuali iniziali: la disposizione è menzionata tra le norme richiamate dai ricorrenti, ma la Corte si è pronunciata sul profilo formale della sottoscrizione prima di esaminare eventuali rilievi applicativi di tale norma.
art. 270 cod. proc. pen.
Riferimento normativo invocato con riguardo alla utilizzabilità delle intercettazioni e alla disciplina probatoria; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito sulle censure relative all'ammissibilità delle intercettazioni, avendo annullato per vizio formale.
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure relative all'accertamento tecnico (irripetibile) e alle modalità di estrazione dei dati audio; la Corte non ha affrontato il merito dell'eventuale nullità o illegittimità di tali atti in quanto ha pronunciato l'annullamento per la sottoscrizione mancante.
art. 117 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata tra le disposizioni attuative nelle doglianze sulle intercettazioni; anche questa questione non è stata sostanzialmente decisa per effetto dell'annullamento formale.
art. 12 cod. proc. pen.
Citata in relazione alla connessione di procedimenti e alla diversa disciplina applicabile: la Corte d'appello aveva ritenuto mancante la connessione, ma la Cassazione ha deciso sul profilo formale senza approfondire la questione della connessione tra procedimenti.
art. 378 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato in capo a taluni imputati; la Cassazione non ha risolto i profili di merito relativi alla configurabilità del reato essendo intervenuta l'annullamento per vizi formali.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa di Chiofalo con riguardo alla necessità di riscontri probatori delle dichiarazioni eteroaccusatorie. La Corte di legittimità non ha pronunciato sulla fondatezza di tale doglianza nel merito per effetto dell'annullamento formale.
Massime di principio
- Verificare sempre che la sentenza d'appello sia sottoscritta dal presidente e dall'estensore: la mancata sottoscrizione del presidente, se non giustificata, configura una nullità relativa che, se dedotta in cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti per la rinnovazione.
- Se viene accertata la nullità relativa della sentenza-documento per mancanza della firma del presidente, il giudizio di merito non viene necessariamente rinnovato in cassazione: gli atti sono restituiti alla Corte d'appello per la redazione corretta del documento e il deposito della nuova sentenza fa decorrere nuovamente i termini di impugnazione.
- Quando si impugnano decisioni basate su intercettazioni o registrazioni, occorre curare la prova tecnica: conservazione e catena di custodia dei file, indicazione chiara del momento della registrazione, documentazione informatica, e, se necessario, perizia fonica per l'attribuzione delle voci. L'assenza di tali garanzie può rendere contestabile l'utilizzabilità o il valore probatorio delle registrazioni.
- L'estrazione di dati dal dispositivo di terzi mediante accertamento tecnico irripetibile richiede il rispetto delle garanzie procedurali (notifica, possibilità di opposizione, formalità richieste) per evitare censure di nullità o inutilizzabilità delle prove ricavate.
- Se si sollevano più profili di nullità o vizi (formali e sostanziali), la Corte di legittimità può decidere sul vizio formale assorbente: pertanto, per tutelare efficacemente i diritti dell'imputato, è opportuno dedurre tempestivamente e con precisione anche i vizi formali procedurali, oltre alle questioni di merito.
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