Cassazione Penale, Sentenza n. 13813/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), censurando la valutazione degli indizi fatta dal Tribunale del riesame. Ha contestato la rilevanza degli elementi ritenuti probatori: la valorizzazione di atti di altro procedimento (presunto aiuto alla latitanza di Gianni Nicchi) pur non essendo a suo carico un procedimento per tale fatto; la significatività di circa nove incontri in tre anni con esponenti vertici del sodalizio; la attendibilità e il valore probatorio delle dichiarazioni del collaboratore Geraci; la presunta mancanza di reati-fine contestati; la scarsa rilevanza di una intercettazione relativa al mantenimento in carcere di un associato; e la presunta incongruenza delle intercettazioni sui rapporti per la piazza di spaccio della Vucciria. Ha inoltre depositato un motivo nuovo relativo a presunte indagini svolte a termini scaduti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure del ricorrente attuino una rivalutazione del quadro indiziario e dei fatti rimessa al giudice di merito, mentre la legittimità del provvedimento può essere sindacata in cassazione solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato intercettazioni, incontri e l'uso del ricorrente come tramite per il mantenimento in carcere di un affiliato come elementi indizianti di intraneità al sodalizio mafioso; ha inoltre richiamato giurisprudenza secondo cui la frequentazione di vertici e il contributo al mantenimento degli associati sono indizi significativi di appartenenza. Per l'inammissibilità è stato precluso l'esame del motivo nuovo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; nella sentenza è stata interpretata nel senso che l'intraneità al sodalizio può emergere anche da contatti continuativi, ruolo di tramite e contributi al mantenimento di affiliati, senza necessità di una investitura formale o della prova di reati-fine specifici
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Richiamata nel testo in relazione a contestazioni sulla droga; la Corte osserva che il Tribunale del riesame non aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria per tale specifica accusa rispetto ad alcuni soggetti
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che limita l'ammissione di motivi nuovi in cassazione quando i motivi principali risultano inammissibili; applicata per escludere l'esame del motivo nuovo depositato dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condannare il ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto: le censure che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili
- La verifica in sede di legittimità è limitata alla ricerca di violazioni di legge o di manifesta illogicità/irragionevolezza della motivazione; la mera dissociazione interpretativa degli indizi non è sufficiente
- Intercettazioni e valutazione del loro contenuto sono questioni di fatto di competenza del giudice di merito e solo la motivazione manifestamente illogica può essere sindacata in cassazione
- La frequentazione di vertici mafiosi, i contatti documentati e il contributo al mantenimento di associati costituiscono indici rilevanti di intraneità al sodalizio anche in assenza di reati-fine formalmente contestati
- Motivi nuovi introdotti in cassazione possono essere preclusi se i motivi principali sono inammissibili e, comunque, il motivo nuovo deve essere specifico e dimostrare la decisività dell'elemento ex post per essere esaminato
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta spesso condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) a carico del ricorrente
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