Cassazione Penale, Ordinanza n. 04780/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per rapina. In ricorso ha chiesto: 1) la riqualificazione del fatto come tentativo di furto; 2) in subordine, la riqualificazione del fatto come tentativo di rapina anziché rapina consumata; 3) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che i primi due motivi non indicano specificamente quale vizio ex art. 606 c.p.p. sarebbe stato commesso dalla corte territoriale e risultano, inoltre, meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione puntuale. Anche il terzo motivo è ritenuto inammissibile perché ripropone una valutazione alternativa del merito, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso le attenuanti generiche valorizzando la già concessa mitigazione per la lieve entità del fatto e del danno di speciale tenuità, oltre alla presenza di lesioni non minimali alla persona offesa.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve specificare il vizio denunciato; la mera richiesta di riqualificazione del fatto, senza indicazione del vizio, è inammissibile.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione dia conto di elementi ostativi, come la già riconosciuta mitigazione per lieve entità del fatto e del danno, e la presenza di lesioni non minimali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze generiche o meramente assertive che non individuino con precisione il vizio di legittimità dedotto ex art. 606 c.p.p..
- È inammissibile il ricorso che si risolva nella riproposizione pedissequa di motivi già esaminati e disattesi in appello, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una semplice richiesta di rivalutazione del merito o di lettura alternativa degli elementi fattuali, specie quando la decisione impugnata abbia già fornito una motivazione non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito motivi in relazione agli elementi del fatto e del danno già favorevolmente valutati sotto altro profilo e comunque non ulteriormente attenuabili.
Come è indicizzato
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