Cassazione Civile, Ordinanza n. 31462/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego del trattamento di integrazione salariale (CIG) in favore di un lavoratore che aveva comunicato all'INPS, in data 15 febbraio 2012, di essere titolare di partita IVA già da epoca anteriore all'ammissione alla CIG. La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini della conservazione del diritto alla prestazione, l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 86/1988 conv. in L. n. 160/1988 imponesse comunque la preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di altra attività lavorativa, anche se iniziata prima della sospensione/integrazione salariale, perché solo così l'Istituto poteva verificare la compatibilità tra l'attività e il trattamento. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la norma ritenendo tardiva una comunicazione che, secondo la sua tesi, non sarebbe stata necessaria o comunque avrebbe dovuto considerarsi idonea perché riferita a un'attività preesistente all'integrazione salariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha dato continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficiario della CIG ha l'onere di comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, anche se temporanea, saltuaria o astrattamente compatibile con il trattamento, poiché la comunicazione serve a consentire all'Istituto la verifica della compatibilità con il perdurare del rapporto presupposto dell'integrazione salariale. Poiché la Corte d'appello aveva accertato che la comunicazione del 15 febbraio 2012 era avvenuta oltre le ventiquattro ore dalla comunicazione di sospensione del 10 febbraio 2012 e dunque non tempestivamente, il ricorso è stato rigettato. Il lavoratore è stato condannato alle spese di lite e, inoltre, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, D.L. n. 86/1988 conv. in L. n. 160/1988
"il beneficiario del trattamento ha l'onere di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa"
La norma è interpretata nel senso che l'obbligo di comunicazione preventiva opera anche per attività lavorative compatibili, temporanee o saltuarie, al fine di consentire all'INPS la verifica della compatibilità con il trattamento di integrazione salariale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, il beneficiario deve comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di altra attività lavorativa, anche se solo temporanea o saltuaria e anche se in astratto compatibile con la prestazione.
- L'obbligo di comunicazione preventiva è funzionale a consentire all'INPS il controllo sulla compatibilità tra l'attività svolta dal beneficiario e il permanere dei presupposti della integrazione salariale.
- La comunicazione tardiva non sana l'inadempimento all'onere imposto dalla disciplina speciale quando la norma richiede un preavviso prima dell'avvio o della prosecuzione dell'attività.
- Quando il ricorso per cassazione è respinto, il ricorrente è condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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