Ordinanza n. 265/2026 - Milano, Sezione 1
per l'accertamento previa sospensione dell'efficacia, - del silenzio serbato dalle Agenzie Resistenti su istanze e diffide della società ricorrente, con ordine di provvedere mediante atti espressi e motivati, e con ogni misura utile a consentire la prosecuzione delle pratiche amministrative connesse all’attività d’impresa (immatricolazioni, sblocchi telaio, riscontri a enti terzi);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalle Agenzie fiscali su richieste e diffide relative alla verifica della dichiarazione doganale necessaria all'immatricolazione di un veicolo
Esito
Favorevole al resistente (agenzie fiscali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, con sede legale a Campione d’Italia, ha importato dagli Stati Uniti un veicolo Mercedes e ne ha richiesto l’immatricolazione presso la Motorizzazione civile di Roma. La Motorizzazione ha richiesto all’Agenzia del Demanio di Como e all’Agenzia delle Entrate di Como la verifica dell’autenticità della dichiarazione doganale. La società ha lamentato il silenzio delle Agenzie resistenti sulle richieste della Motorizzazione e sulle proprie istanze e diffide, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’adozione di atti espressi e motivati e ogni misura utile alla prosecuzione delle pratiche amministrative connesse all’attività d’impresa, comprese immatricolazioni, sblocchi del telaio e riscontri a enti terzi. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate di Como, con nota del 10 febbraio 2026, aveva già riscontrato la richiesta della Motorizzazione di Roma, attestando che la dichiarazione di importazione indicata non era sostanzialmente idonea a supportare la richiesta di immatricolazione, anche alla luce della documentazione e delle informazioni acquisite con la presentazione del ricorso. Ha inoltre ritenuto che il presupposto per la verifica di autenticità della bolla doganale da parte dell’Agenzia delle Dogane di Como fosse la presenza del veicolo sul territorio di Campione d’Italia e che l’autorità competente a provvedere sull’immatricolazione fosse la Motorizzazione civile di Roma. Ha quindi escluso, allo stato della sommaria delibazione cautelare, la fondatezza della pretesa riferita al silenzio delle Agenzie. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse esclusivamente economico e, quindi, sempre riparabile. La domanda cautelare è stata respinta e la società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese della fase cautelare, liquidate in 600 euro. È stata confermata l’udienza camerale per la discussione del merito del ricorso il 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda proposta contro il silenzio amministrativo può essere respinta quando, sulla base degli atti disponibili, l’amministrazione abbia già fornito un riscontro espresso e non risulti quindi configurabile l’inerzia dedotta.
- La tutela cautelare contro il silenzio non può essere utilmente diretta nei confronti di un’amministrazione priva della competenza a definire il procedimento sostanziale cui l’istanza si riferisce.
- Ai fini della verifica cautelare del fumus boni iuris, il giudice può considerare un riscontro dell’amministrazione intervenuto prima della camera di consiglio, anche quando tale riscontro sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso.
- Il periculum in mora non sussiste, di regola, quando il pregiudizio allegato abbia natura esclusivamente economica e sia pertanto suscettibile di integrale riparazione mediante risarcimento o altra tutela patrimoniale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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