Sentenza n. 4279/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 428/2025, depositata e resa pubblica in data 28 ottobre 2025, Sez. Lavoro, r.g. 615/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11 novembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 5 maggio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 428/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro per gli anni scolastici indicati nel ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 428/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per il valore di 500 euro annui negli anni scolastici oggetto del giudizio, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione, e aveva condannato il Ministero anche alle spese del giudizio. La sentenza era stata notificata al Ministero l’11 novembre 2025; non essendo seguiti adempimenti ed essendo decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento contro le amministrazioni, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero l’11 novembre 2025, la rituale notificazione del ricorso il 25 maggio 2026 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è dovuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Il TAR ha respinto la domanda di astreinte: oltre alla nomina del commissario, ha considerato le «altre ragioni ostative» richiamate dall’Adunanza plenaria n. 15/2014, ravvisandole nella complessità e articolazione inter-amministrativa e tecnica della procedura di attivazione della Carta, nella serialità eccezionale del contenzioso e nella natura del beneficio, di importo modesto, facoltativo e non destinato al sostentamento del lavoratore. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore di parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
L’azione di ottemperanza consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione completa del giudicato, fissando un termine per adempiere e predisponendo, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
La proponibilità dell’azione esecutiva relativa a un titolo di pagamento nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario può procedere all’esecuzione utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, questo Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa.
La penalità di mora può essere negata quando ricorrano concrete «altre ragioni ostative», valutate tenendo conto delle difficoltà attuative e degli interessi pubblici coinvolti. Nel caso di specie hanno rilevato la complessità della procedura di attivazione della Carta, il contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio; ha inoltre assunto rilievo la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue un giudicato che le impone un’attività necessaria a riconoscere un beneficio, e risulta decorso il termine dilatorio applicabile ai titoli esecutivi di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione completa entro un termine determinato e nominare sin da allora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell’amministrazione: può essere esclusa in presenza di concrete «altre ragioni ostative», da valutare considerando anche la complessità delle attività necessarie, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, le difficoltà tecniche e organizzative, la natura del beneficio e l’efficacia delle misure sostitutive disposte.
- In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
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