Sentenza n. 1327/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso e assunzione del lavoratore Deljan Peshpali emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Firenze in data 1° settembre 2025 (codice pratica P-FI/L/Q/2025/100995); - della comunicazione di avvio di procedimento di revoca del 4 agosto 2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso e all'assunzione del lavoratore straniero, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato domande nominative di nulla osta per sei lavoratori extracomunitari, allegando la verifica preventiva presso il Centro per l'Impiego dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. La verifica era stata effettuata per tre lavoratori, anziché per sei; il Centro per l'Impiego aveva tuttavia attestato l'indisponibilità di lavoratori idonei, poiché l'unico candidato con curriculum coerente non si era presentato al colloquio. Dopo il rilascio dei nulla osta, l'ingresso del lavoratore e l'avvio del rapporto di lavoro, la Prefettura revocava il nulla osta rilevando esclusivamente la discrasia numerica tra i lavoratori richiesti al Centro per l'Impiego e quelli indicati nelle domande di nulla osta. I ricorrenti deducevano: a) natura meramente formalistica e irragionevole della motivazione, poiché la verifica aveva comunque accertato sostanzialmente l'indisponibilità di lavoratori idonei; b) violazione dell'art. 22, commi 5 e 5-quater, d.lgs. 286/1998, ritenendo necessaria la sopravvenuta emersione di elementi ostativi o comunque della carenza di un requisito per il rilascio; c) violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 e lesione del legittimo affidamento. L'Amministrazione sosteneva che la verifica dovesse riguardare sei lavoratori, che la discrasia non fosse stata rilevabile prima del rilascio e che il nulla osta fosse provvisorio per legge.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso in relazione al primo motivo e annulla la revoca. La verifica presso il Centro per l'Impiego è stata ritenuta sostanzialmente corretta: l'indisponibilità era stata attestata secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 27 settembre 2023 e dalla circolare interministeriale del 27 ottobre 2023, in quanto l'unico candidato idoneo non si era presentato al colloquio. La circostanza che la ricerca fosse stata formalmente richiesta per tre lavoratori anziché per sei non aveva inciso sull'esito dell'accertamento, poiché i profili professionali erano identici e, anche per sei posizioni, sarebbe emersa la medesima indisponibilità. L'errore di compilazione era quindi privo di lesività e non dimostrava la presenza di lavoratori disponibili non rilevati. La revoca del nulla osta, qualificata dalla giurisprudenza richiamata come ritiro riconducibile alla decadenza e fondato sul potere vincolato di verifica dei requisiti, può essere disposta in presenza della carenza accertata di un requisito necessario per il rilascio, non per una mera irregolarità innocua della richiesta di verifica. Nel caso concreto la Prefettura non aveva accertato la carenza di alcun requisito sostanziale. Le ulteriori censure, relative all'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998, all'art. 21-quinquies l. 241/1990 e al legittimo affidamento, sono state assorbite. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata
La verifica preventiva dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale costituisce requisito della domanda di nulla osta al lavoro subordinato di uno straniero residente all'estero.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo [...] conseguono la revoca del nulla osta e del visto
La revoca presuppone l'accertamento sopravvenuto di elementi ostativi o, secondo la giurisprudenza richiamata, della carenza di un requisito necessario per il rilascio del nulla osta; non è sufficiente una mera irregolarità formale priva di incidenza sostanziale.
art. 9, commi 4, 5 e 6, D.P.C.M. 27 settembre 2023
per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente: [...] mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione
L'indisponibilità può essere accertata anche quando il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenti al colloquio; i requisiti sono autocertificati dal datore di lavoro.
art. 47 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è lo strumento mediante il quale il datore di lavoro autocertifica l'esito negativo della verifica presso il Centro per l'Impiego.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La censura relativa ai presupposti della revoca ordinaria e al legittimo affidamento è stata dedotta ma non esaminata, essendo stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato di uno straniero non può fondarsi sulla sola irregolarità formale della richiesta di verifica presso il Centro per l'Impiego, quando l'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale sia stata comunque sostanzialmente e correttamente accertata e l'irregolarità non abbia inciso sull'esito dell'istruttoria.
- Quando i profili professionali richiesti sono identici, la verifica negativa effettuata per un numero di lavoratori inferiore a quello indicato nelle domande di nulla osta può ritenersi sufficiente se, in concreto, l'accertata indisponibilità anche di un solo lavoratore rende evidente che l'esito non sarebbe mutato per il numero complessivo delle posizioni da coprire.
- La revoca del nulla osta prevista dall'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998 presuppone l'accertamento della sopravvenuta presenza di elementi ostativi o della carenza di un requisito necessario per il rilascio del titolo; non può essere disposta in assenza di una concreta incidenza dell'irregolarità sul possesso del requisito sostanziale.
- Nel procedimento di rilascio del nulla osta, l'omessa presentazione al colloquio del lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego integra una modalità di accertamento dell'indisponibilità prevista dalla disciplina attuativa, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla normativa.
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