Cassazione Civile, Ordinanza n. 22550/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività svolta da un avvocato per la costituzione di una società destinata a operare nel settore fotovoltaico. Il tribunale aveva revocato il decreto ritenendo non provato il conferimento dell’incarico da parte dei due opponenti e ritenendo l’attività strumentale all’ingresso del difensore nella futura società; la corte d’appello, invece, ha riformato la decisione e ha riconosciuto il credito professionale, condannando l’erede del professionista al pagamento delle spese. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione delle regole su prova e valutazione delle prove, sostenendo che l’opera era stata prestata in vista della loro partecipazione societaria e non come incarico personale; 2) violazione delle norme sul foro del consumatore, assumendo che nei rapporti con il professionista avessero agito come consumatori e che fosse quindi territorialmente incompetente il giudice adito; 3) violazione delle norme sulla legittimazione/ titolarità del rapporto e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’attività fosse stata resa esclusivamente nell’interesse della società poi costituita e che le spese di costituzione fossero state poste a carico di quest’ultima nell’atto costitutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come incarico professionale conferito dai ricorrenti per finalità commerciali/professionali, escludendo l’applicabilità del foro del consumatore. Ha inoltre affermato che la domanda monitoria poteva essere proposta davanti al giudice del luogo della sede del Consiglio dell’ordine che aveva emesso il parere di congruità, ai sensi dell’art. 637, ultimo comma, c.p.c. Sul merito, ha escluso vizi di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c./c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata aveva semplicemente valutato le prove e ricostruito in fatto i soggetti del rapporto professionale. Quanto al terzo motivo, ha osservato che non vi era un problema di legittimazione passiva ma di titolarità del debito, correttamente ravvisata in capo ai ricorrenti; ha anche rilevato la novità della questione relativa all’accollo esterno delle spese di costituzione alla società, aggiungendo che l’indicazione nell’atto costitutivo delle spese sociali non implica necessariamente un effetto liberatorio verso il creditore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
"il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti"
La violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte o afferma di non dover osservare la regola di disponibilità della prova; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione si ha solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o afferma di valutarla con prudente apprezzamento contro una specifica regola legale; non quando si contesta la mera ponderazione del materiale probatorio.
art. 633 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso in relazione al procedimento monitorio.
art. 634 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso in relazione alla prova scritta posta a base del decreto ingiuntivo.
art. 2230 c.c.
Richiamato per la disciplina del contratto di prestazione d’opera intellettuale e del diritto al compenso del professionista.
art. 2233 c.c.
Richiamato per la determinazione del compenso del professionista.
art. 2697 c.c.
La sua violazione ricorre solo se il giudice ripartisce l’onere probatorio in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando compie una valutazione delle prove e dei fatti acquisiti.
art. 3 d.lgs. 206/2005
Richiamato per sostenere la qualità di consumatore dei ricorrenti, ma la Corte ha escluso che la fattispecie rientrasse nella tutela consumeristica.
art. 33 d.lgs. 206/2005
Richiamato in tema di foro del consumatore e clausole/criteri di competenza; la Corte ne ha escluso l’applicabilità.
art. 1182 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla competenza territoriale, ma non accolto.
art. 20 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale.
art. 38 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale.
art. 637 c.p.c.
La domanda monitoria per compensi professionali può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha rilasciato il parere di congruità della parcella.
art. 14 d.lgs. 150/2011
Citato nel richiamo giurisprudenziale per ribadire la competenza prevista anche nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva perché la controversia atteneva alla titolarità del rapporto di debito.
art. 2463, comma 2, n. 9 c.c.
Richiamato per sostenere che le spese di costituzione fossero accollate alla società; la Corte ha osservato che l’indicazione nell’atto costitutivo delle spese a carico della società non implica necessariamente un accollo esterno liberatorio verso il creditore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, il compenso è dovuto da chi conferisce l’incarico, anche se l’attività è svolta in vista dell’utilità di un terzo o di una futura società; la qualità formale di socio o cliente non è decisiva se il rapporto obbligatorio è stato instaurato dal committente.
- La tutela del consumatore e il foro esclusivo del consumatore non si applicano quando la persona fisica conclude il contratto per finalità professionali o commerciali, anche se l’attività è ancora da intraprendere in futuro e mira a organizzare una nuova iniziativa imprenditoriale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la semplice valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre invece allegare l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l’erronea attribuzione di valore legale a una prova.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non è deducibile quando la doglianza investe la ricostruzione fattuale o l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri che esse siano state già dibattute nel giudizio di merito con gli elementi necessari a verificarne la proponibilità.
- L’indicazione nell’atto costitutivo delle spese di costituzione a carico della società non comporta, di per sé, un effetto liberatorio automatico degli originari obbligati nei confronti del creditore professionale.
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