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Sentenza

Sentenza n. 1513/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 264/2024, relativa all’accreditamento di euro 500,00 della carta del docente per l’anno scolastico 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 264/2024, passata in giudicato il 4 aprile 2025, con la quale era stato ordinato al Ministero di accreditare in suo favore il bonus della carta del docente, pari a euro 500,00. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al titolo. Il TAR ha verificato la proponibilità dell’azione, inclusa la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Inizialmente la ricorrente aveva depositato la ricevuta PEC in formato PDF; a seguito dell’ordinanza istruttoria, ha prodotto la ricevuta in formato EML, idonea a dimostrare il contenuto dell’atto notificato. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 3 maggio 2024 e il ricorso era stato notificato e depositato il 22 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha riconosciuto che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Ha ritenuto comprovata la notificazione del titolo esecutivo al Ministero e rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il formato EML della ricevuta di consegna PEC consente infatti di verificare l’atto allegato e, quindi, l’effettiva notificazione del titolo; il formato PDF depositato in precedenza consentiva soltanto di attestare l’invio della PEC, senza identificarne il contenuto. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento del bonus di euro 500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, esercitati nella specie mediante ordine di esecuzione e nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Ai fini della verifica del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, la prova della notificazione del titolo esecutivo tramite PEC deve consentire di identificare l’atto allegato: la ricevuta in formato EML o HTML è idonea a tale scopo, mentre il solo formato PDF, se non consente di visualizzare il contenuto dell’allegato, dimostra soltanto l’invio della PEC e non la notificazione del titolo.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dall’origine un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando, per analogia, trovi applicazione il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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