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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02632/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società di leasing)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 emesso da un comune su un immobile di proprietà della società ricorrente, già oggetto di un contratto di locazione finanziaria risolto dal 13 settembre 2007, ma ancora detenuto materialmente dall'utilizzatore nel 2012. La società ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che soggetto passivo IMU dovesse ritenersi l'utilizzatore fino alla riconsegna del bene e non la locatrice dopo la risoluzione del leasing; dall'altro, che, anche ove dovuta l'imposta, andassero disapplicate sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa e per tutela del legittimo affidamento, essendo all'epoca esistenti orientamenti giurisprudenziali contrastanti. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione delle norme sull'individuazione del soggetto passivo IMU nei contratti di leasing risolti; nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione di interessi e sanzioni; vizio di motivazione sul medesimo punto; violazione delle norme sostanziali che escludono sanzioni e interessi in presenza di obiettiva incertezza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui, in caso di risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore/proprietario anche se non ha ancora ottenuto la materiale riconsegna del bene. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo nei limiti della non debenza delle sanzioni, dichiarando assorbito il terzo: ha rilevato l'omessa pronuncia della CTR sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni e, decidendo nel merito, ha riconosciuto che, nel quadro di contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca, ricorrevano i presupposti per escluderle. Quanto agli interessi, la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di disapplicazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in parte, con decisione nel merito limitata alla non debenza delle sanzioni e rigetto del resto del ricorso originario; le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 23/2011

    viene richiamato unitamente all'art. 9 per individuare il soggetto passivo IMU nel rapporto di leasing risolto; la Corte aderisce all'interpretazione per cui, cessato il vincolo contrattuale, la soggettività passiva torna al locatore/proprietario.

  • art. 9 d.lgs. 23/2011

    ai fini IMU assume rilievo il vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata; con la risoluzione del leasing il locatario perde la soggettività passiva e questa si trasferisce al locatore, anche senza riconsegna materiale del bene.

  • art. 1, comma 672, L. 147/2013

    non incide sulla disciplina IMU del leasing risolto, perché riguarda la TASI e un diverso presupposto impositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di disapplicazione di interessi e sanzioni.

  • art. 10, comma 3, L. 212/2000

    le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria; la Corte ravvisa tale incertezza nella vicenda esaminata.

  • art. 10, comma 2, L. 212/2000

    esclude interessi moratori e sanzioni solo in ipotesi di conformazione del contribuente a indicazioni dell'amministrazione o di ritardi/errori imputabili a quest'ultima; la Corte esclude che ricorressero i presupposti per escludere gli interessi.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    non è punibile chi commette la violazione per obiettive condizioni di incertezza; la Corte lo applica per escludere le sanzioni.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    la commissione tributaria deve dichiarare non applicabili le sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza; la Corte ne fa applicazione al caso concreto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla doglianza sulla mancata motivazione del rigetto della richiesta di disapplicazione.

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    richiamato con riguardo al requisito della motivazione della sentenza; la censura era proposta per omessa motivazione sul rigetto implicito della domanda accessoria.

  • art. 10, comma 2, L. 212/2000

    evocato anche in relazione al legittimo affidamento del contribuente; la Corte ritiene non ricorrenti i presupposti per escludere gli interessi moratori.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per giustificare la decisione immediata nel merito su questioni di puro diritto, evitando un rinvio inutile.

Massime di principio

  • In caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing immobiliare, ai fini IMU il soggetto passivo torna a essere il locatore/proprietario dal momento della risoluzione, anche se l'utilizzatore non ha ancora riconsegnato materialmente il bene, perché ciò che rileva è il venir meno del vincolo contrattuale che fonda la detenzione qualificata.
  • La disciplina IMU del leasing risolto non può essere confusa con quella TASI: la diversa formulazione della norma sui servizi indivisibili non modifica l'individuazione del soggetto passivo IMU.
  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia su una domanda specifica integra vizio della sentenza, ma quando la questione è di puro diritto la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Le sanzioni tributarie non sono applicabili quando, al momento della violazione, esistano obiettive condizioni di incertezza interpretativa sulla portata della norma violata, specie in presenza di un contrasto giurisprudenziale non ancora stabilizzato.
  • L'assenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità su una questione tributaria, anteriormente all'atto impositivo, è indice forte di obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni.
  • La tutela del legittimo affidamento e l'esclusione degli interessi moratori richiedono presupposti specifici riferiti a indicazioni o errori dell'amministrazione finanziaria; non bastano, di per sé, il mero contrasto giurisprudenziale o l'incertezza interpretativa della norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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