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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8764/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.), sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe trascurato circostanze essenziali: l'infondatezza del ricorso per cassazione presentato dalla dott.ssa Vallefuoco e la sussistenza di rapporti personali/frequentazione tra la Vallefuoco e Michele Abenante. Hanno inoltre dedotto che le espressioni contestate fossero tutelate dal diritto di critica (art. 51 c.p.) e, in subordine, hanno dedotto l'intervenuta prescrizione dei reati contestati.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero valutazioni o interpretazioni degli atti (errori di giudizio) non ricomprese nell'errore di fatto/materiale; ha constatato che la Corte di cassazione aveva già valutato le circostanze richiamate (proposizione e inammissibilità del ricorso della Vallefuoco; inesistenza di abituale commensalità) e che le espressioni degli imputati travalicavano i limiti della critica, configurando diffamazione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto non ancora decorso il termine massimo (considerando le sospensioni) e ha richiamato il principio di autonomia dei rapporti processuali per reati distinti, che impedisce che l'ammissibilità per un capo determini instaurazione del rapporto processuale per capi la cui impugnazione è inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione; interpretata restrittivamente: l'errore di fatto è limitato a svista su atti interni, mentre le valutazioni giuridiche e di merito non sono rimediabili con tale mezzo.

  • art. 51 cod. pen.

    Norma sulla scriminante dell'esercizio del diritto di critica: la Corte ha ritenuto che le espressioni degli imputati eccedessero i limiti della continenza e non fossero pertanto protette dal diritto di critica.

  • art. 157 cod. pen.

    "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria"

    Principio sul tempo prescrizionale: la Corte ha applicato il criterio della pena edittale massima per determinare il termine e ha valutato i periodi di sospensione, ritenendo che il termine massimo non fosse ancora decorso.

  • Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)

    Giurisprudenza richiamata che afferma l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali per i singoli capi di imputazione: l'ammissibilità dell'impugnazione per un capo non comporta l'instaurazione del rapporto processuale per capi con impugnazione inammissibile, con conseguente preclusione della rilevazione della prescrizione per questi ultimi.

  • Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018

    Giurisprudenza che distingue errore materiale da errore di fatto e stabilisce che non sono ammessi con art. 625-bis gli errori di valutazione o di giudizio derivanti da diversa interpretazione degli atti di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto della dichiarazione di inammissibilità: conseguente onere delle spese processuali e possibile condanna al versamento in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è molto limitato: è ammesso solo per errori materiali o per svisti su atti interni, non per rivalutazioni delle prove o del giudizio di merito.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito e di legittimità sono, di regola, inammissibili con il ricorso per errore di fatto.
  • Le espressioni offensive rivolte a un magistrato eccedono la protezione del diritto di critica quando travalicano i dati obiettivi e colpiscono gratuitamente la persona; in tali casi sussiste diffamazione.
  • In tema di più capi di imputazione, l'ammissibilità dell'impugnazione per un capo non estende automaticamente gli effetti processuali (ad es. instaurazione del rapporto processuale) agli altri capi per i quali l'impugnazione è inammissibile: ciò può precludere la rilevazione della prescrizione per i capi già giudicati definitivamente.
  • La prescrizione si verifica con riferimento al termine determinato dalla pena edittale massima e tenendo conto di eventuali periodi di sospensione: occorre un calcolo analitico dei termini per verificare l'intervenuta estinzione del reato.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare oneri economici (spese e ammende), salvo colpa nella proposizione del ricorso.

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