Cassazione Penale, Sentenza n. 8764/2022 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.), sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe trascurato circostanze essenziali: l'infondatezza del ricorso per cassazione presentato dalla dott.ssa Vallefuoco e la sussistenza di rapporti personali/frequentazione tra la Vallefuoco e Michele Abenante. Hanno inoltre dedotto che le espressioni contestate fossero tutelate dal diritto di critica (art. 51 c.p.) e, in subordine, hanno dedotto l'intervenuta prescrizione dei reati contestati.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero valutazioni o interpretazioni degli atti (errori di giudizio) non ricomprese nell'errore di fatto/materiale; ha constatato che la Corte di cassazione aveva già valutato le circostanze richiamate (proposizione e inammissibilità del ricorso della Vallefuoco; inesistenza di abituale commensalità) e che le espressioni degli imputati travalicavano i limiti della critica, configurando diffamazione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto non ancora decorso il termine massimo (considerando le sospensioni) e ha richiamato il principio di autonomia dei rapporti processuali per reati distinti, che impedisce che l'ammissibilità per un capo determini instaurazione del rapporto processuale per capi la cui impugnazione è inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione; interpretata restrittivamente: l'errore di fatto è limitato a svista su atti interni, mentre le valutazioni giuridiche e di merito non sono rimediabili con tale mezzo.
art. 51 cod. pen.
Norma sulla scriminante dell'esercizio del diritto di critica: la Corte ha ritenuto che le espressioni degli imputati eccedessero i limiti della continenza e non fossero pertanto protette dal diritto di critica.
art. 157 cod. pen.
"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria"
Principio sul tempo prescrizionale: la Corte ha applicato il criterio della pena edittale massima per determinare il termine e ha valutato i periodi di sospensione, ritenendo che il termine massimo non fosse ancora decorso.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)
Giurisprudenza richiamata che afferma l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali per i singoli capi di imputazione: l'ammissibilità dell'impugnazione per un capo non comporta l'instaurazione del rapporto processuale per capi con impugnazione inammissibile, con conseguente preclusione della rilevazione della prescrizione per questi ultimi.
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018
Giurisprudenza che distingue errore materiale da errore di fatto e stabilisce che non sono ammessi con art. 625-bis gli errori di valutazione o di giudizio derivanti da diversa interpretazione degli atti di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'effetto della dichiarazione di inammissibilità: conseguente onere delle spese processuali e possibile condanna al versamento in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è molto limitato: è ammesso solo per errori materiali o per svisti su atti interni, non per rivalutazioni delle prove o del giudizio di merito.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito e di legittimità sono, di regola, inammissibili con il ricorso per errore di fatto.
- Le espressioni offensive rivolte a un magistrato eccedono la protezione del diritto di critica quando travalicano i dati obiettivi e colpiscono gratuitamente la persona; in tali casi sussiste diffamazione.
- In tema di più capi di imputazione, l'ammissibilità dell'impugnazione per un capo non estende automaticamente gli effetti processuali (ad es. instaurazione del rapporto processuale) agli altri capi per i quali l'impugnazione è inammissibile: ciò può precludere la rilevazione della prescrizione per i capi già giudicati definitivamente.
- La prescrizione si verifica con riferimento al termine determinato dalla pena edittale massima e tenendo conto di eventuali periodi di sospensione: occorre un calcolo analitico dei termini per verificare l'intervenuta estinzione del reato.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare oneri economici (spese e ammende), salvo colpa nella proposizione del ricorso.
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