Regolamento (UE) 2020/183
Regolamento (UE) 2020/183 della Commissione del 5 febbraio 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di vari Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 assegnato al gruppo "altri Stati membri" per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b. Di conseguenza dispone il divieto di proseguire la pesca di tale stock da parte delle navi interessate a partire dalla data e ora indicate nell’allegato. Il provvedimento è adottato in applicazione del regime unionale di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle zone 1 e 2b per esaurimento del contingente 2020 del gruppo "altri Stati membri".
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro che effettuano attività di pesca dello stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b nell’ambito del contingente "altri Stati membri". L’effetto riguarda il contingente 2020 indicato nell’allegato (stock COD/1/2B) ed opera dalla data di chiusura fissata nell’allegato, ossia dall’11.1.2020 alle 11:00 UTC. Non riguarda, in base al testo fornito, altri stock, altre zone o altri contingenti.
Chiusura della pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b
Il regolamento attua una misura di chiusura immediata della pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b, a seguito dell’esaurimento del contingente 2020 attribuito al gruppo "altri Stati membri". La Commissione agisce nell’ambito del sistema di controllo della politica comune della pesca, sulla base delle informazioni sulle catture trasmesse dagli Stati membri.
Contesto e base giuridica
Il provvedimento richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, che consente la chiusura di una pesca quando il contingente risulta esaurito. Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che ha fissato per il 2020 le possibilità di pesca e i contingenti applicabili.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro che pescano lo stock COD/1/2B, identificato come merluzzo bianco (Gadus morhua), nelle zone 1 e 2b, nell’ambito del contingente "altri Stati membri". Il regolamento non disciplina altri stock o altre zone, e opera esclusivamente rispetto al contingente indicato nell’allegato.
Effetti della chiusura
L’articolo 1 stabilisce che il contingente 2020 si considera esaurito dalla data fissata nell’allegato. L’articolo 2 fa decorrere da tale data il divieto di esercitare la pesca dello stock interessato e vieta espressamente anche:
- la conservazione a bordo delle catture;
- il trasferimento;
- il trasbordo;
- lo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura.
Data di chiusura indicata nell’allegato
L’allegato riporta per lo stock COD/1/2B la data di chiusura del 11.1.2020 alle 11:00 UTC. Da tale momento il contingente del gruppo "altri Stati membri" relativo al merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b è da considerarsi esaurito ai fini dell’applicazione del divieto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
Il contingente di pesca 2020 assegnato agli Stati membri che operano nell’ambito del contingente "altri Stati membri" per lo stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. La chiusura è collegata alle informazioni ricevute dalla Commissione sulle catture già effettuate.
Divieto di attività di pesca e operazioni connesse
Dalla data stabilita nell’allegato sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi battenti bandiera o immatricolate negli Stati membri che pescano nell’ambito del contingente "altri Stati membri". È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime unionale di controllo della pesca, e tiene conto del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2020.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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