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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16590/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di pagamento emesso dall'INPS per contributi ritenuti dovuti per gli anni 2009 e 2010 in relazione all'attività libero-professionale svolta dal ricorrente, che risultava iscritto a INARCASSA. Il Tribunale di Chieti e poi la Corte d'appello di L'Aquila hanno rigettato l'impugnazione del contribuente, ritenendo da un lato obbligatoria l'iscrizione alla gestione previdenziale indicata dall'INPS e, dall'altro, operante la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. per effetto del doloso occultamento del debito contributivo derivante dall'omessa compilazione del quadro "RR" della dichiarazione dei redditi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2934, 2935 e 2941, n. 8 c.c. e dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, sostenendo che la sola mancata compilazione del quadro "RR" non integra il doloso occultamento richiesto dalla norma e determina al più una difficoltà di accertamento del credito, non l'impossibilità di svolgere controlli; 2) violazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, contestando l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per l'attività svolta. Tuttavia, prima della decisione nel merito, il ricorrente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso e documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, con prova del pagamento integrale delle somme dovute; la Corte ha quindi esaminato la nuova disciplina sopravvenuta sull'estinzione dei giudizi a seguito di rottamazione, applicandola al caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione dell'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025, valorizzando la rinuncia al ricorso e la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata con pagamento integrale delle somme determinate dall'Agenzia delle entrate. Ha precisato che, ai fini dell'estinzione nei giudizi aventi a oggetto debiti compresi nella definizione agevolata, la norma di interpretazione autentica richiede il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione prevista; nel caso concreto tali presupposti risultavano integrati. Quanto alle spese, la Corte ha affermato che, in mancanza di disposizioni speciali, si applica l'art. 310, ultimo comma, c.p.c., con conseguente compensazione di fatto delle spese mediante permanenza a carico di chi le ha anticipate, senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale conseguenza è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non per l'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 2941, n. 8 c.c.

    La norma sul doloso occultamento del debito è richiamata come possibile causa di sospensione della prescrizione; la questione prospettata dal ricorrente era se la mera omissione del quadro dichiarativo integrasse tale occultamento, ma la Corte non decide il merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione estintiva del credito contributivo.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione e possibilità di esercizio del diritto da parte dell'ente.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    Richiamato come base normativa del termine di prescrizione dei contributi previdenziali omessi.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS in relazione all'attività svolta.

  • art. 18, comma 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato dal ricorrente quale norma rilevante sull'obbligo contributivo/iscrizione alla gestione separata.

  • art. 12-bis D.L. n. 84/2025 conv. in L. n. 108/2025

    "Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute..."

    È applicato come norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, nel senso che il pagamento della prima o unica rata perfeziona la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio.

  • art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022

    Richiamata in relazione alla cd. rottamazione-quater e alla definizione agevolata dei carichi pendenti.

  • art. 1, comma 236, secondo periodo, L. n. 197/2022

    "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"

    Individua la condizione processuale per l'estinzione del giudizio, cioè il perfezionamento della definizione e il deposito della prova dei pagamenti.

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"

    Regola le spese del processo estinto in assenza di disposizioni speciali, senza una condanna alle spese in favore di una parte.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte precisa che l'estinzione derivante dalla definizione agevolata è prevista dalla legge e non dipende dall'art. 391 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Escluso perché il raddoppio/contributo aggiuntivo consegue solo a decisioni di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità, non all'estinzione.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi a oggetto debiti inclusi in una definizione agevolata dei carichi pendenti, l'estinzione del processo può essere dichiarata dal giudice quando risulti perfezionata la definizione e sia prodotta la documentazione richiesta dalla legge, senza necessità di una decisione sul merito dell'impugnazione.
  • La norma di interpretazione autentica in materia di definizione agevolata attribuisce rilievo, ai fini processuali dell'estinzione del giudizio, al versamento della prima o unica rata delle somme dovute, purché siano depositati la dichiarazione di adesione, la comunicazione prevista e la prova del pagamento.
  • In caso di estinzione del giudizio, in mancanza di una disciplina speciale, le spese restano regolate dall'art. 310 c.p.c., senza una pronuncia di condanna alle spese nei confronti di una parte.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • Le questioni di prescrizione del credito contributivo e di sospensione per doloso occultamento, pur dedotte in ricorso, restano assorbite quando sopravviene una causa legale di estinzione del giudizio prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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