Cassazione Penale, Sentenza n. 115/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due ricorsi: (1) il difensore di Brancato impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare dopo che la Cassazione aveva annullato la valutazione dell'aggravante 416-bis.1, sostenendo che il Tribunale non ha riesaminato il quadro indiziario alla luce dell'esclusione dell'aggravante e che la misura carceraria è inidonea (Brancato avrebbe lavoro stabile e pregresse positive detenzioni domiciliari); (2) il Pubblico Ministero impugna per errata interpretazione della legge in ordine all'esclusione dei gravi indizi relativi all'aggravante 416-bis.1, sostenendo che il Tribunale non ha valutato correttamente la responsabilità in concorso sulla base dei principi delle Sezioni Unite (Chioccini).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Brancato e ha accolto parzialmente il ricorso del Pubblico Ministero: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e ha rinviato il giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del riesame. Ha condannato il ricorrente (Brancato) al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
"avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis e al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"
L'aggravante ha natura soggettiva e riguarda i "motivi a delinquere"; può essere ascritta al concorrente se questi era consapevole della finalità agevolativa perseguita da un altro compartecipe (secondo i criteri richiamati dalle Sezioni Unite). Non è sufficiente il mero sospetto.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla struttura delle associazioni mafiose e alle condizioni che possono far riconoscere l'avvalimento; utile per valutare la rilevanza dei rapporti tra l'indagato e il clan.
art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: nel giudizio cautelare opera una presunzione relativa di inadeguatezza delle misure diverse dalla custodia cautelare, che può essere superata solo con elementi probanti.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: gravosità dei fatti e quantitativi ingenti rafforzano la prognosi di pericolosità cautelare, giustificando la custodia in carcere quando altri strumenti non appaiono idonei.
art. 59 cod. pen.
Regola la partecipazione e l'imputazione per concorso: applicabile per valutare l'imputazione dell'aggravante a coautori quando la finalità agevolativa è rappresentata dal concorrente almeno in termini di consapevolezza.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato, richiamato per spiegare come l'apporto causale del concorrente possa rendere imputabile l'intera condotta e, in presenza di consapevolezza, anche l'aggravante.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza per il giudice al quale rinviare il nuovo esame (Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del riesame).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione della Corte di Cassazione (esecuzione degli atti conseguenti alla pronuncia).
Sentenza Sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Giurisprudenza chiave: afferma che l'aggravante 416-bis.1 è soggettiva, concerne i motivi a delinquere e può essere attribuita al concorrente se costui era consapevole della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe; la consapevolezza può emergere da manifestazioni esplicite o da elementi concreti (rapporti, modalità di relazione, provvigioni, ecc.).
Massime di principio
- Quando è contestata l'aggravante di "avvalersi" di un'associazione mafiosa (art. 416-bis.1), il giudice deve accertare la rappresentazione soggettiva della finalità agevolativa: non basta il mero sospetto, occorrono elementi concreti che dimostrino la consapevolezza dell'agente.
- In caso di concorso di persone, l'aggravante può essere ascritta anche al partecipante che non condivida personalmente lo scopo mafioso, se era consapevole che i coautori perseguivano quella finalità (valutazione sulla "consapevolezza" rilevabile da comportamenti, rapporti e modalità operative).
- La custodia cautelare per reati di traffico di stupefacenti beneficia di una presunzione relativa di inadeguatezza delle misure meno afflittive; per superarla serve una prova convincente (es. tempo significativo trascorso senza reati, stabile reinserimento sociale, elementi che escludano rischio di reiterazione).
- La circostanza che la persona fosse occupata o abbia rispettato precedenti misure domiciliari non è automaticamente sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione, specialmente se risultano rapporti stabili con ambienti di narcotraffico e acquisti ingenti di stupefacente.
- L'applicazione del braccialetto elettronico tutela solo l'eventuale divieto di allontanamento dal domicilio, ma non impedisce contatti o comunicazioni con terzi: perciò non sempre è idoneo a scongiurare il rischio di continuazione dell'attività criminale.
- Se la Corte di cassazione annulla una parte della motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato a ripetere gli stessi argomenti censurati ma deve integrare o completare la valutazione seguendo i criteri indicati dalla Suprema Corte, anche applicando principi di diritto consolidati (es. pronunce delle Sezioni Unite).
- In giudizio cautelare il tempo trascorso dall'ultimo fatto illecito è un elemento rilevante ma non risolutivo: va valutato nel contesto complessivo della rilevanza e della natura professionale dell'attività criminosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 76/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 77/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 78/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 79/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 80/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 81/2023 del 05/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →