Cassazione Penale, Sentenza n. 43970/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. (21/01/2022). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla competenza per territorio; 2) carenza delle esigenze cautelari (insussistenza della gravità indiziaria, fatto che in procedimento a Milano la misura era stata revocata, rilevanza del tempo trascorso e presunta interruzione dei rapporti con gli altri indagati); 3) mancanza dell'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo di questioni già esaminate dal Tribunale della Libertà. Quanto alla competenza territoriale, il tribunale aveva correttamente individuato il territorio di pertinenza nella provincia di Bari, ritenendo che la prima condotta punibile (predisposizione di fatture per operazioni inesistenti) fosse avvenuta nell'abitazione di Raffaella Giordano a Bari e pertanto radicante la competenza. Sui restanti punti la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: il Tribunale del Riesame aveva valutato la pluralità e la persistenza dei rapporti dell'indagata con gli altri soggetti e le recenti attività (intestazioni di cariche sociali, acquisto/cessione di quote) come idonee a fondare il pericolo di reiterazione. Non essendovi alcuna illogicità manifesta nelle valutazioni del Tribunale, la Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per riassumere i motivi; usata per indicare il contenuto e la sintesi dei motivi di cassazione secondo le disposizioni di rito
art. 606 cod. proc. pen. (comma terzo)
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha ritenuto il ricorso reiterativo rispetto a questioni già devolute al Tribunale della Libertà; l'art. 606 disciplina tra l'altro i motivi rilevanti e l'inammissibilità degli atti che ripropongono valutazioni già compiute senza criterio di rilevanza costituzionale o di legge
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per imporre la sanzione di euro 3.000,00
Massime di principio
- La competenza territoriale per reati come il riciclaggio si radica sul luogo della prima condotta punibile rilevante (es. predisposizione di fatture false); verificare sempre dove è avvenuta la prima manifestazione tipica dell'illecito
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente le prove: le valutazioni di merito del Tribunale della Libertà sono sindacabili in Cassazione solo se emerge una manifesta illogicità o violazione di legge; semplici letture alternative dei dati investigativi non sono ammissibili
- Per ottenere la revoca della misura cautelare è necessario dimostrare concretamente l'assenza delle esigenze cautelari (assenza di gravità indiziaria o di pericolo di reiterazione), con elementi probatori idonei a smentire la persistenza di rapporti o attività recenti collegabili all'illecito
- I ricorsi in Cassazione che ripropongono questioni già valutate possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre ricorso reiterativo
- Nel contestare la sussistenza del pericolo di reiterazione, è utile fornire prove della cessazione di rapporti con coindagati e dell'inesistenza di attività recenti riconducibili all'illecito (documentazione di cessioni, comunicazioni, atti societari aggiornati)
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