Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13723/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che, riformando la decisione assolutoria di primo grado, lo aveva dichiarato colpevole di detenzione di sostanza stupefacente nella forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, condannandolo a mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. I motivi di ricorso erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'uso personale non punibile della droga; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione della destinazione della sostanza e la mancata applicazione della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo logico e conforme ai principi consolidati, valorizzando non solo il dato quantitativo della sostanza, ma anche ulteriori elementi sintomatici della destinazione a terzi: la presenza sul cellulare di prove della coltivazione di piantine e la detenzione di strumenti per il confezionamento in dosi, oltre alla quantità detenuta incompatibile con una mera scorta per uso personale. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto corretta la valutazione di non particolare tenuità, perché la condotta comprendeva anche attività di coltivazione, indice significativo di maggiore offensività e grado di colpevolezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La condotta è stata ricondotta all'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, ma la Corte ha ritenuto comunque provata la detenzione non esclusivamente per uso personale sulla base di un apprezzamento complessivo degli indici fattuali.

  • art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    Il superamento dei limiti tabellari non determina da solo una presunzione di destinazione al consumo non personale; è necessario valutare globalmente quantità, modalità di presentazione e altre circostanze del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del fatto e sul bisogno di pena.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per valutare la gravità del fatto, il grado di colpevolezza e l'entità dell'offesa ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.

  • art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Le modifiche introdotte all'istituto dell'art. 131-bis c.p. non hanno inciso negativamente sulla congruità della motivazione resa nel caso concreto.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale o a finalità diverse va accertata dal giudice di merito attraverso una valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto; il controllo di legittimità è limitato alla verifica della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il solo dato quantitativo della droga, anche se superiore ai limiti tabellari, non basta da solo a provare la destinazione allo spaccio o comunque a usi non personali, ma può concorrere, insieme ad altri indici sintomatici, alla dimostrazione di tale finalità.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è necessaria una valutazione globale della vicenda concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità dell'offesa; il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo parametro, purché indichi quelli ritenuti decisivi.
  • La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. deve dare conto del disvalore concreto della condotta e del bisogno di pena, non potendo risolversi in formule stereotipate.
  • Quando la condotta di detenzione di stupefacenti è accompagnata da elementi ulteriori, come coltivazione e strumenti per il confezionamento in dosi, tali circostanze possono fondare il giudizio di non esclusiva destinazione all'uso personale e di non particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.