Cassazione Penale, Sentenza n. 32188/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva disposto l'ammissione a tutela del credito vantato dal Condominio Via Torino n.26 nei confronti di un'unità immobiliare confiscata definitivamente a Jaiteh Malafy. L'ANBSC ha dedotto, principalemente, la nullità del provvedimento per vizio di procedimento: mancata notifica dell'avviso di udienza all'Agenzia, e quindi mancato contraddittorio, nonostante la materia riguardi beni confiscati e rientri nelle attribuzioni gestionali dell'ANBSC. Un secondo motivo riguardava la tempestività della domanda del creditore, ma è stato assorbito dal primo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: quando la confisca è definitiva e i beni rientrano nelle competenze gestionali dell'ANBSC, è necessaria la instaurazione del contraddittorio con l'Agenzia; l'omessa notificazione dell'avviso d'udienza all'ANBSC determina la nullità del provvedimento. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al GIP del Tribunale di Milano per nuovo esame con la regolare partecipazione dell'ANBSC.
Norme richiamate
art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306
norma richiamata in dottrina e giurisprudenza in materia di confisca e accertamento dei crediti sui beni confiscati
In base all'art. 12-sexies, nei procedimenti per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti su beni confiscati, l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati (ANBSC) è terzo interessato e deve essere messa in condizione di partecipare al giudizio; la mancata notificazione dell'avviso d'udienza all'Avvocatura dello Stato che la rappresenta comporta nullità della decisione
Giurisprudenza: Sez. V, n. 2772 del 7.12.2021 (rv 282654)
precedente nomofilattico citato dalla Corte nella motivazione
Conferma il principio che l'ANBSC, quale titolare dei beni su cui incide l'accertamento dei crediti, è legittimata ad intervenire e deve ricevere la notifica dell'avviso dell'udienza tramite l'Avvocatura dello Stato; l'omissione è causa di nullità
Massime di principio
- Quando la decisione riguarda beni confiscati irrevocabilmente e gestiti dall'ANBSC, l'Agenzia va considerata terzo interessato e deve essere messa in condizione di partecipare al procedimento (contraddittorio obbligatorio).
- L'avviso di udienza dovrà essere notificato all'Avvocatura dello Stato che rappresenta l'ANBSC; la mancata notificazione configura un vizio processuale rilevante e può determinare l'annullamento del provvedimento.
- La presenza di un vizio procedurale di nullità (mancato contraddittorio dell'ANBSC) prevale su questioni di merito come la tempestività della domanda del creditore: il giudice di legittimità può annullare e rinviare per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe il creditore e il giudice dell'esecuzione devono verificare preliminarmente l'eventuale titolarità/gestione del bene da parte dell'ANBSC e garantire la relativa partecipazione al procedimento per evitare nullità.
- Se si contesta l'ammissione di un credito su beni confiscati, è opportuno notificare direttamente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per anticipare eventuali contestazioni dell'ANBSC e preservare la decisione da impugnazioni per vizio procedurale.
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