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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24303/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto del 25/01/2024 con cui la Corte d'appello di Bari ha riformato il decreto di prevenzione del Tribunale di Bari: in particolare la difesa deduce la violazione di legge per assenza grafica di motivazione in relazione alla modalità di applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno in Trani (presunta violazione dell'art.125, comma 3, c.p.p.). Il motivo è stato proposto come violazione dell'obbligo motivazionale nei termini previsti per la Cassazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo ripetitivo e manifestamente infondato e, soprattutto, non consentito in sede di impugnazione delle misure di prevenzione (limitazioni previste dal d.lgs. 159/2011). Sul merito della motivazione, la Corte ha chiarito che l'omessa motivazione è sindacabile in Cassazione solo in casi estremi (assoluta assenza fisica o grafica indecifrabile, o motivazione 'apparente' priva dei requisiti minimi). Nel caso concreto il provvedimento impugnato conteneva una esposizione puntuale dei comportamenti addebitati al proposto (incendio di autovettura, detenzione di mitragliatori e altre armi, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), e ha motivato la necessità di una misura contenitiva ex art.8, comma 5, d.lgs. 159/2011; pertanto non sussisteva omessa motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (d.lgs. 159/2011), art.4 lett. c) e d), art.8 comma 5, art.10 comma 3

    La Corte ha richiamato i criteri di pericolosità previsti dal d.lgs. 159/2011 e ha ritenuto legittima la qualificazione della pericolosità ai sensi della lett. c) anziché d). Ha inoltre richiamato il limite alla sindacabilità motivazionale dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione previsto dall'art.10, comma 3, ritenendo che non ogni censura motivazionale sia ammessa in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art.125, comma 3

    L'art.125 c.p.p. impone il dovere di motivazione; la Corte ha precisato che la violazione di tale obbligo può essere riferita in Cassazione solo in 'casi estremi' di radicale assenza o di motivazione graficamente indecifrabile o in presenza di motivazione meramente apparente

  • Codice di procedura penale, art.606 lett. c)

    La norma è richiamata in tema di motivazione come limite all'impugnazione: la censura per omessa motivazione, ai sensi dell'art.606 lett. c), è ammessa solo quando ricorra una totale assenza o una motivazione apparentemente insufficiente nei termini giurisprudenziali indicati

  • Codice di procedura penale, art.611

    Il ricorso è stato trattato secondo la procedura di cui all'art.611 c.p.p. (trattazione del ricorso per Cassazione)

  • Codice di procedura penale, art.616

    L'art.616 c.p.p. è stato applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per irrogare la sanzione (equo importo) alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

Massime di principio

  • In tema di misure di prevenzione, la Corte di Cassazione limita la sindacabilità della motivazione: un vizio di omessa motivazione è rilevabile in Cassazione solo in casi estremi (assoluta assenza fisica, motivazione graficamente indecifrabile, o motivazione 'apparente' priva dei requisiti minimi di completezza e logicità).
  • Non è sufficiente l'asserita genericità o la diversa valutazione dei fatti: se il provvedimento impugnato espone puntualmente i comportamenti contestati e la logica consequenziale tra fatti e misura adottata, la motivazione è considerata adeguata.
  • Le impugnazioni che ripropongono una critica meramente argomentativa o ripetitiva della motivazione del giudice d'appello sono spesso dichiarate inammissibili; è preferibile focalizzare il ricorso su errori di diritto pacifici o su vizi formali chiari.
  • La qualificazione della pericolosità (es. lett. c) vs lett. d) del d.lgs.159/2011) e la scelta della misura rientrano nell'apprezzamento del giudice, purché adeguatamente motivate con riferimento a condotte gravi e documentate.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati comporta rischi economici e sanzionatori (spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.

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