Cassazione Penale, Ordinanza n. 06025/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per tentato furto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla determinazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza una errata determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con il principio per cui la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione era stata ritenuta adeguata.
Norme richiamate
artt. 56 e 624 c.p.
richiamati quali norme integratrici della fattispecie di tentato furto oggetto della condanna confermata in appello
art. 132 c.p.
indicato come criterio legale cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena
art. 133 c.p.
indicato come criterio legale di riferimento per la determinazione del trattamento sanzionatorio
cod. pen.
richiamato in generale con riferimento ai principi di commisurazione della pena
Massime di principio
- La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena è limitato alla verifica che il giudice abbia fatto riferimento, in modo congruo, agli elementi rilevanti di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Un motivo di ricorso che censuri il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con tale principio consolidato è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando la motivazione sulla pena dà conto, anche sinteticamente ma in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi, non sussiste vizio censurabile in cassazione.
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