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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32147 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato la cartella di pagamento relativa all'I.N.V.I.M. per una compravendita del 1995, deducendo la decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 602/1973 (termine decadenziale per iscrizione a ruolo) e la nullità dell'iscrizione a ruolo per illegittima rettifica. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando: (i) omessa/meramente apparente motivazione da parte della Commissione regionale (violazione norme sul dovere di motivazione), (ii) errata applicazione dei termini decadenziali, sostenendo che l'art. 17 D.P.R. 602/1973 non fosse estensibile all'I.N.V.I.M. e che dovesse applicarsi la prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante la presunta carenza motivazionale, rilevando che la questione era puramente giuridica e che il giudice del merito aveva comunque dato corretta soluzione, con possibilità per la Corte di cassazione di correggere/integrare la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Sul secondo motivo ha confermato che, essendo l'atto impositivo divenuto definitivo nel 1997, si applicava la normativa previgente al 1/7/1999 (art. 17 D.P.R. 602/1973, ratione temporis, e i rinvii contenuti nel D.P.R. 643/1972 e D.P.R. 43/1988), per cui l'iscrizione a ruolo doveva essere effettuata entro il 31/12/1998. Essendo la cartella notificata molto dopo, è maturata la decadenza dell'Ufficio; quindi il ricorso delle contribuenti era fondato. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite (Euro 2.200,00 oltre Euro 200,00 per spese vive, spese generali 15% e accessori).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    Nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie (prima delle modifiche del 1999) imponeva l'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo; la mancata iscrizione comporta la decadenza dell'Ufficio.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19

    Stabilisce che l'I.N.V.I.M. si liquida e si riscuote nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro (con rinvio alla disciplina dell'imposta di registro), quindi la disciplina della riscossione segue le regole del D.P.R. n. 131/1986 e, ratione temporis, dell'art. 17 D.P.R. 602/1973.

  • D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 63 e 67

    Contengono rinvii normativi che estendevano, ante 1999, l'ambito applicativo delle disposizioni sulla riscossione (inclusa la decadenza) ad imposte indirette come quella di registro, successione e I.N.V.I.M.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23

    Ha introdotto, con efficacia dal 1/7/1999, una limitazione della portata dell'art. 17 D.P.R. 602/1973, rendendolo applicabile solo alle imposte dirette e, per rinvio, all'IVA; non può però avere efficacia retroattiva per fatti già prescritti/decaduti alla sua entrata in vigore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Norme sul processo tributario e sugli obblighi di motivazione delle sentenze; evocata dall'Agenzia ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale carenza motivazionale fosse superabile trattandosi di questione di diritto.

  • Art. 384 c.p.c. (richiamato nella giurisprudenza)

    Consente alla Corte di cassazione, quando manca motivazione su questione di diritto non di fatto, di correggere o integrare la motivazione ovvero decidere la questione di diritto senza rinvio, evitando la cassazione per omessa motivazione quando la decisione è comunque corretta.

  • Giurisprudenza Sez. U., n. 2731 del 02/02/2017

    Principio secondo cui l'assenza di motivazione su questione di diritto è irrilevante se il giudice del merito ha comunque dato una corretta soluzione; la Cassazione può integrare/correggere la motivazione per ragioni nomofilattiche e di economia processuale.

  • Principio tempus regit actum (richiamato dalla Corte; richiamo a Sez. 5, n. 13494 del 11/06/2009)

    Le norme procedurali si applicano secondo il principio della temporalità degli atti: le modifiche normative non possono prorogare termini decadenziali già scaduti; eventuali proroghe valgono solo se il termine originario non è ancora spirato.

Massime di principio

  • Se l'atto impositivo è divenuto definitivo prima dell'entrata in vigore di una norma che restringe o amplia i termini decadenziali, si applica la disciplina vigente ratione temporis al momento della definitività; non si può usare la norma successiva per rivivere termini già scaduti.
  • Per imposte come l'I.N.V.I.M. istituite con rinvio ad altre imposte, occorre coordinare i rinvii normativi: il criterio prevalente è quello indicato dalla norma istitutiva (qui art. 19 D.P.R. 643/1972) che rimanda alla disciplina dell'imposta di registro salvo lacune.
  • La mancata iscrizione a ruolo entro il termine decadenziale previsto provoca la decadenza dell'Ufficio e rende illegittima la riscossione, quindi il contribuente può ottenere l'annullamento della cartella.
  • Sulle questioni di diritto (non impattanti su accertamenti di fatto) la Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione ovvero decidere senza rinvio; l'omessa motivazione è irrilevante se la soluzione di diritto è corretta alla luce del fascicolo.
  • Le modifiche normative che incidono sui termini decadenziali operano in relazione al principio tempus regit actum: una norma più favorevole o sfavorevole si applica solo se non determina la rianimazione di termini già estinti.
  • In casi simili verificare sempre la data di definitività dell'atto impositivo per individuare la normativa 'ratione temporis' applicabile e calcolare il termine decadenziale (iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo quando applicabile art. 17 D.P.R. 602/1973).

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