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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di compravendita di una trattrice agricola concluso il 22 aprile 2009. L'acquirente aveva versato una caparra confirmatoria di 15.000 euro e sosteneva che il venditore non avesse consegnato il mezzo nonostante i solleciti. Con diffida del 3 novembre 2009 l'acquirente intimava la consegna entro cinque giorni, preannunciando la risoluzione; con successiva raccomandata del 14 ottobre 2010 dichiarava il recesso e chiedeva la restituzione del doppio della caparra, deducendo anche di essersi dovuto procurare mezzi sostitutivi presso terzi. Il venditore si costituiva sostenendo invece che l'acquirente non avesse pagato il saldo prezzo di 57.000 euro, né sottoscritto le cambiali agrarie necessarie per il finanziamento, e che il mezzo fosse pronto per la consegna; aggiungeva che in un secondo momento era stata prospettata una soluzione consensuale per l'acquisto di un'altra trattrice, poi non seguita da ordine. In primo grado le domande di entrambe le parti venivano rigettate. In appello principale l'acquirente insisteva per la propria domanda di recesso e di restituzione del doppio della caparra; il venditore proponeva appello incidentale chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a trattenere la caparra per l'inadempimento dell'acquirente. La Corte d'appello rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale, ritenendo che l'acquirente fosse gravemente inadempiente per non aver saldato il prezzo né attivato il finanziamento, sicché la consegna non era esigibile e il venditore aveva legittimamente trattenuto la caparra. In Cassazione il ricorrente deduceva, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: l'ammissione, nella comparsa di risposta del venditore, della vendita a terzi della trattrice nel febbraio 2010, prima del recesso del 14 ottobre 2010. Secondo il ricorrente, se tale fatto fosse stato valutato, sarebbe emerso l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegna, con conseguente legittimità del suo recesso e diritto al doppio della caparra. La Suprema Corte ha però ritenuto che il motivo fosse inammissibile per difetto di decisività del fatto storico dedotto: la vendita a terzi era successiva e comunque irrilevante rispetto al precedente e grave inadempimento dell'acquirente nel pagamento del saldo prezzo e nella predisposizione delle garanzie finanziarie; pertanto, la valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non sarebbe mutata. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui il recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. presuppone un inadempimento grave e colpevole della controparte, e va deciso tramite comparazione dei reciproci inadempimenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso perché il fatto storico indicato dal ricorrente, ossia la vendita a terzi della trattrice da parte del venditore nel febbraio 2010, non era decisivo ai fini della decisione. La Corte ha confermato l'impostazione della sentenza d'appello: l'obbligo di consegna del venditore non era divenuto esigibile in assenza del preventivo saldo del prezzo da parte dell'acquirente e della sottoscrizione della documentazione per il finanziamento; l'acquirente risultava quindi il soggetto gravemente inadempiente. Per questo il recesso dell'acquirente è stato ritenuto infondato, mentre è stato confermato il diritto del venditore a trattenere la caparra confirmatoria. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è ammissibile se il fatto allegato è privo di decisività o se riguarda mere deduzioni difensive.

  • art. 1385, comma 2 c.c.

    il recesso fondato sulla caparra confirmatoria presuppone un inadempimento della controparte con i medesimi caratteri di gravità e colpevolezza richiesti per la risoluzione per inadempimento; comporta la risoluzione di diritto del contratto e legittima la ritenzione o la richiesta del doppio della caparra secondo la parte inadempiente.

  • art. 1454 c.c.

    richiamato come termine di raffronto per la disciplina della risoluzione per inadempimento.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato come termine di raffronto per la disciplina della risoluzione per inadempimento.

  • art. 1457 c.c.

    richiamato come termine di raffronto per la disciplina della risoluzione per inadempimento.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata e liquida una somma equitativa in favore della controparte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per la rilevata manifesta inammissibilità/infondatezza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel contesto dell'allegazione e dell'onere di indicare gli atti processuali rilevanti.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico, ritualmente introdotto nel processo, sia effettivamente decisivo, cioè idoneo da solo a determinare un esito diverso della controversia.
  • Nel recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. il giudice deve valutare comparativamente i comportamenti di entrambe le parti, applicando criteri sostanzialmente coincidenti con quelli della risoluzione per inadempimento; il recesso spetta alla parte che non sia essa stessa gravemente inadempiente.
  • Quando il contratto subordina la consegna del bene al preventivo pagamento del prezzo, la mancata corresponsione del saldo può rendere inesigibile la prestazione del venditore, impedendo di imputargli un inadempimento per mancata consegna.
  • La sopravvenuta vendita del bene a terzi da parte del venditore non è di per sé decisiva se interviene dopo che l'altra parte sia già risultata gravemente inadempiente all'obbligazione principale del contratto.
  • La caparra confirmatoria opera come predeterminazione convenzionale del danno e, in caso di inadempimento della parte che l'ha versata, legittima la ritenzione della somma da parte dell'altro contraente.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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