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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22787/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello con due motivi: 1) censura la qualificazione del fatto a titolo di peculato (art. 314 c.p.), sostenendo che la fattispecie sarebbe invece una truffa aggravata dalla qualifica pubblicistica perché egli non avrebbe avuto possesso o disponibilità dei fondi, essendo solo addetto alla predisposizione dei mandati e falsificatore delle firme; 2) censura il trattamento sanzionatorio chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (età, incensuratezza, personalità) e contestando la valutazione della reiterazione dei fatti e della gravità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata la qualificazione del fatto come peculato: Germani aveva un ruolo essenziale nell'intero iter di spesa, apponeva una firma necessaria all'esecuzione dei mandati e conservava e contraffaceva anche i riepiloghi bancari, configurando così una "disponibilità" di fatto sui beni. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, richiamando la giurisprudenza e la modifica dell'art. 62-bis c.p. che richiede fatti concreti positivi; ha valorizzato la gravità e la reiterazione, l'atteggiamento del ricorrente (fuga tentata, mancata collaborazione) e la mancanza di elementi positivi. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; il ricorso è dichiarato inammissibile e la sentenza di merito sostanzialmente confermata (peculato con pena complessiva di anni 6 e mesi 6, mentre i reati di falso sono stati dichiarati prescritti in appello).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma sul peculato: la Corte interpreta il requisito del "possesso" in senso ampio includendo la "disponibilità" di fatto derivante dal ruolo e dalle attività svolte nell'iter di spesa.

  • art. 61 n. 9 cod. pen.

    Aggravante applicabile alla truffa quando il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; citata per il confronto tra truffa aggravata e peculato.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sull'appropriazione indebita citata a fini comparativi per distinguere le diverse forme di possesso/disponibilità.

  • art. 48 cod. pen.

    Richiamata nel testo come norma connessa alla condotta di chi "approfitta" dell'errore altrui; la Corte distingue chi si limita a inserire dati (non partecipe della disponibilità giuridica) da chi ha un ruolo decisivo nell'iter di spesa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola delle circostanze attenuanti generiche: la giurisprudenza, richiamata dalla Corte, dopo la riforma del 2008 richiede elementi concreti e positivi per riconoscere la diminuente; lo stato di incensuratezza o l'età non sono più di per sé sufficienti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte dispone tale condanna nel dispositivo.

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale riferita agli adempimenti di cancelleria indicati nella sentenza.

Massime di principio

  • La distinzione tra peculato e truffa aggravata dipende non solo dalla titolarità formale del potere di gestione, ma dalla effettiva disponibilità o controllo sul procedimento di spesa: chi ha un ruolo strutturale e appone firme necessarie può essere ritenuto corresponsabile di peculato.
  • La disponibilità di fatto (de facto) sulla firma o sugli atti di spesa è rilevante: il potere di firma inteso come potere di fatto può integrare la "disponibilità" prevista per il peculato anche se la titolarità giuridica è di un altro soggetto.
  • Il semplice inserimento di dati o l'esecuzione di compiti meramente materiali nel procedimento di pagamento difficilmente integra il peculato; è decisivo verificare l'entità del controllo e l'influenza sull'esecuzione dell'ordine di pagamento.
  • Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice deve valorizzare fatti concreti e positivi; l'incensuratezza o l'età non costituiscono di per sé titolo automatico per la diminuzione della pena dopo la riforma dell'art. 62-bis.
  • La falsificazione di documenti, la conservazione e la modifica dei riepiloghi bancari e la condotta di occultamento/assenza di collaborazione aggravano la posizione dell'imputato e possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti.
  • La presenza di una pluralità di atti illeciti anche nell'ambito di un unico disegno criminoso può integrare la reiterazione ai fini dell'applicazione sia di una maggiore gravità che di un diverso trattamento sanzionatorio; reiterazione e continuazione non sono automaticamente incompatibili.

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