Cassazione Penale, Sentenza n. 38776/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Arezzo nella parte in cui è stato confermato il sequestro probatorio del telefono cellulare iPhone. Il ricorrente deduce la carenza di motivazione del provvedimento originario (decreto di convalida del sequestro) e la contraddittorietà/illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui essa ha tentato di integrare ex post l'apparato motivazionale del decreto, senza fornire le specifiche ragioni probatorie e senza precisare la natura del bene sequestrato (corpo del reato o cosa pertinente).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha rilevato che sia il decreto di convalida che l'ordinanza del riesame mancavano della motivazione necessaria (assenza di descrizione della condotta ipotizzata, della natura del bene e delle esigenze probatorie). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro emesso il 21/03/2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, disponendo la restituzione del bene sequestrato in favore dell'avente diritto.
Norme richiamate
art. 253 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio; se gli atti cui si rinvia non sono allegati al decreto, la loro ostensione successiva non è sufficiente a garantire il diritto di difesa.
art. 355 c.p.p.
Impone un onere motivazionale anche per il decreto di convalida del sequestro; la convalida non può limitarsi a enunciare le norme invocate.
art. 275 c.p.p.
I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, pur previsti per le misure cautelari personali, devono orientare anche la scelta di misure cautelari reali per evitare eccessive compressioni dei diritti di proprietà.
art. 324 c.p.p.
Regola i termini per il riesame; la Corte evidenzia che l'ostensione tardiva degli atti richiamati nel decreto può impedire un'effettiva valutazione difensiva nel termine utile per il riesame.
Costituzione
Richiamata per il principio di tutela del diritto di proprietà quale bilanciato con le esigenze investigative.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata per il principio di rispetto dei beni e della proprietà dell'individuo.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio (e la sua convalida) deve contenere una motivazione specifica e non meramente formale: deve indicare la condotta ipotizzata, le coordinate spazio-temporali, la natura del bene e la relazione probatoria tra bene e reato.
- La motivazione "per relationem" è ammessa solo se l'atto cui si rinvia è congruamente motivato, conosciuto o allegato al decreto, e il giudice dimostra di averne valutato criticamente il contenuto; la semplice richiamazione di atti di polizia giudiziaria non è sufficiente se questi non sono accessibili al destinatario al momento della decisione.
- Il tribunale del riesame non può supplire, di propria iniziativa, alla carenza motivazionale del decreto genetico individuando ex novo le finalità del sequestro: tale attività è riservata al pubblico ministero titolare delle indagini.
- In caso di mancanza radicale della motivazione circa la finalità probatoria e la pertinenza del bene, la Corte di cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio del decreto e dell'ordine di conferma e dispone la restituzione del bene.
- Nell'applicare misure cautelari reali occorre valutare preventiva e adeguatamente i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità per evitare limitazioni ingiustificate al diritto di proprietà.
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