Sentenza n. 846/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione dell'ordinanza della Corte di Appello di Bari recante condanna al pagamento di indennità di espropriazione e occupazione legittima
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore espropriativo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza della Corte di Appello di Bari del 20 dicembre 2018, passata in giudicato, con cui il Comune di Andria era stato condannato al pagamento di euro 33.783,75 a titolo di indennità di espropriazione e di euro 5.630,60 a titolo di indennità per occupazione legittima. Il titolo esecutivo è stato notificato al Comune in copia conforme il 6 dicembre 2024. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Comune non ha effettuato il pagamento né il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era definitivo e regolarmente notificato, che il termine dilatorio di centoventi giorni era inutilmente decorso e che l'inerzia dell'amministrazione non era giustificata. Le somme riconosciute dal giudice civile sono state ritenute certe, liquide ed esigibili e direttamente eseguibili in sede di ottemperanza, senza necessità di ulteriori quantificazioni discrezionali. Il Comune è stato assegnatario di un ulteriore termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza per adempiere integralmente. In caso di perdurante inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, o un funzionario delegato di qualifica dirigenziale, con il compito di adottare gli atti necessari e provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni dall'insediamento. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 d.lgs. 104/2010
in particolare, comma 4, lett. d)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine di centoventi giorni
Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione è accertabile quando un titolo giudiziale definitivo sia stato regolarmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo.
- Le somme stabilite da un titolo giudiziale definitivo sono direttamente eseguibili in sede di ottemperanza quando risultano certe, liquide ed esigibili e non richiedono ulteriori valutazioni o quantificazioni discrezionali dell'amministrazione.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine ulteriore per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia.
- La prolungata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale definitivo giustifica la nomina del commissario ad acta, al quale possono essere attribuiti tutti gli atti necessari per dare concreta esecuzione al giudicato, compreso il pagamento delle somme dovute.
Come è indicizzato
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