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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 5578 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2008, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini dell'imposta. Aveva utilizzato soltanto una segretaria, peraltro solo dal 2006, e riteneva che lo studio, i beni strumentali e le spese sostenute costituissero il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività medica convenzionata. Contestava inoltre la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva desunto l'esistenza dell'autonoma organizzazione dalla generica indicazione di spese di "notevole entità", senza analizzarne natura, importo e incidenza concreta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo apparente e insufficiente la motivazione della Commissione tributaria regionale sull'esistenza dell'autonoma organizzazione. La sentenza non aveva esaminato analiticamente le singole voci di spesa, né aveva spiegato perché esse eccedessero il minimo indispensabile o dimostrassero un'organizzazione autonoma. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stato quindi riconosciuto direttamente il rimborso, ma il contribuente ha ottenuto l'annullamento della precedente decisione e una nuova valutazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012

    "omesso esame" di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini del giudizio

    Dopo la riforma del 2012, il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il controllo è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, oppure all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • Art. 111, comma 6, Costituzione

    Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato. La motivazione deve raggiungere almeno il cosiddetto minimo costituzionale, consentendo di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione costituisce un vizio della sentenza e può determinare la nullità del provvedimento.

  • Presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione

    L'IRAP è dovuta quando il professionista è responsabile di un'organizzazione propria e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni meramente esecutive. Per il medico convenzionato, l'impiego di una sola segretaria con mansioni esecutive, di regola, non integra autonomamente il presupposto impositivo.

  • L. n. 833 del 1978, artt. 1 e 25

    Il ricorrente le ha invocate per sostenere che l'attività del medico convenzionato si inserisce nel Servizio sanitario nazionale e che lo studio medico rappresenta una dotazione minima necessaria all'erogazione del servizio; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola assorbita.

  • Art. 50 del T.U.I.R.

    Il ricorrente ha sostenuto che il reddito del medico convenzionato dovesse essere assimilato a reddito di lavoro dipendente; la Corte non ha deciso tale questione, poiché il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non è sufficiente considerare l'ammontare complessivo delle spese o definirle genericamente di "notevole entità": occorre analizzare concretamente ciascuna voce e verificare se ecceda il minimo necessario all'attività.
  • L'utilizzo di una sola segretaria o collaboratore con mansioni meramente esecutive, soprattutto se limitato nel tempo o part-time, normalmente non dimostra da solo l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • La disponibilità di uno studio medico e di beni strumentali necessari all'esercizio della professione non implica automaticamente autonoma organizzazione, anche se il loro valore supera determinate soglie; conta la loro effettiva eccedenza rispetto alle esigenze ordinarie dell'attività.
  • Una sentenza tributaria deve spiegare in modo concreto quali elementi provino l'autonoma organizzazione, indicando le spese considerate, i relativi importi e il loro effettivo ruolo nell'attività professionale.
  • In cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è sufficiente lamentare una motivazione debole o poco convincente: occorre dimostrare una motivazione apparente o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo del rimborso: comporta una nuova valutazione da parte del giudice di merito secondo i criteri indicati dalla Corte.

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