Cassazione Penale, Sentenza n. 28347/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per il reato previsto dall'art.496 cod. pen. (false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulle proprie generalità), deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art.496 cod. pen. per eccesso di pena. Dopo la modifica normativa del 2008 (decreto-legge n.92/2008, conv. con legge n.125/2008) la pena prevista passò ad una forbice da 1 a 5 anni di reclusione, mentre prima era prevista la pena alternativa della reclusione fino a un anno o della multa fino a 516 euro. La difesa ha sostenuto che tale inasprimento è irragionevole e viola il principio di uguaglianza (art.3 Cost.), evidenziando una presunta disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie di falsità (es. artt.480 e 481 cod. pen.) che prevedono pene inferiori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo l'inasprimento previsto dal pacchetto sicurezza del 2008 alla luce delle esigenze di sicurezza pubblica illustrate nei lavori preparatori e della discrezionalità legislativa nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha inoltre osservato che le fattispecie confrontate non hanno la stessa oggettività giuridica, per cui non sussiste una disparità di trattamento manifestamente irragionevole. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
La norma che sanziona le false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale è stata ritenuta non incostituzionale: l'inasprimento della pena introdotto nel 2008 è giustificato da esigenze di sicurezza pubblica e rientra nella discrezionalità del legislatore
decreto-legge n.92 del 2008 convertito nella legge n.125 del 2008 (cd. pacchetto sicurezza)
I lavori preparatori e la ratio del provvedimento sono stati utilizzati dalla Corte per giustificare l'inasprimento sanzionatorio, collegandolo a nuove esigenze di contrasto della criminalità
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza è richiamato dalla difesa come fondamento della censura; la Corte ha però ritenuto che non vi sia violazione perché non sussiste una discrezionalità legislativa esercitata in modo manifestamente irragionevole o arbitrario
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato comunque valutato nei limiti consentiti e dichiarato manifestamente infondato
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso in Cassazione inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la determinazione della somma di euro 3.000
giurisprudenza della Corte costituzionale (es. sentenza n.117 del 7 giugno 2021; altre pronunce richiamate)
La Corte di Cassazione ha richiamato i criteri consolidati della Consulta secondo cui la discrezionalità legislativa in materia sanzionatoria può essere censurata solo se esercitata in modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato
Massime di principio
- La discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene è ampia: per ottenere la declaratoria di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza è necessario dimostrare che la scelta legislativa sia manifestamente irragionevole, arbitraria o radicalmente ingiustificata
- Il confronto tra fattispecie diverse richiede l'accertamento di una effettiva identità o sostanziale analogia degli elementi oggettivi e del disvalore sociale; semplici raffronti numerici delle pene non sono sufficienti
- I lavori preparatori e la ratio di riforme sanzionatorie (es. esigenze di sicurezza pubblica) possono giustificare inasprimenti penali e sono presi in considerazione dalla giurisprudenza per valutare la ragionevolezza della scelta normativa
- In Cassazione le questioni di costituzionalità possono essere dichiarate manifestamente infondate se non emergono profili di palese irragionevolezza; in tali ipotesi il ricorrente rischia la condanna alle spese e l'applicazione dell'art.616 cod. proc. pen.
- Per chi intende impugnare la proporzionalità di una sanzione, è utile produrre un articolato e concreto confronto normativo e fattuale che dimostri l'irragionevolezza della disciplina, non limitandosi a riferimenti generici ad altre norme o a dati astratti
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