Cassazione Penale, Sentenza n. 13370/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che convalidava il provvedimento del Questore (obbligo di presentazione). Il ricorrente deduceva principalmente il vizio procedurale per mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore previsto dall'art. 6 L. 401/1989: la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 24/07/2023 alle ore 9:00 e la convalida del G.I.P. è risultata depositata il 26/07/2023 senza indicazione dell'ora, creando incertezza sul rispetto del termine di 48 ore. In subordine denunciava carenza di motivazione e violazione del principio di gradualità e congruità in relazione alla durata della misura (anni cinque) e all'imposizione dell'obbligo di presentazione (tre volte per le partite del Brescia in casa e in provincia, e riferimenti alle partite della Nazionale e alle amichevoli), senza adeguata argomentazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha affermato che la convalida del G.I.P. non può intervenire prima del decorso delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile e che l'indicazione della sola data senza l'ora di deposito non consente di verificare il rispetto del termine "orario"; tale incertezza costituisce nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22/07/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Le ulteriori doglianze sono state assorbite dalla decisione sul vizio procedurale.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Stabilisce la procedura di adozione e convalida del provvedimento del Questore; la convalida del G.I.P. deve avvenire previa decorrenza del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per garantire il contraddittorio cartolare e il diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Prevede la nullità degli atti quando venga meno il diritto di difesa. Il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore (o l'impossibilità di verificarne il rispetto) determina una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 bis
Riguarda il diritto dell'interessato ad accedere agli atti e a presentare memorie prima della convalida; l'effettività di tale diritto è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 48 ore.
Massime di principio
- Per le convalide dei provvedimenti questorili (L. 401/1989, art. 6) il G.I.P. non può convalidare prima del decorso delle 48 ore dall'avvenuta notifica: la decorrenza va valutata in termini "orari".
- La mancata indicazione dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine orario rende impossibile accertare il rispetto del termine e configura nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.).
- Il termine dilatorio di 48 ore serve a garantire l'effettività del contraddittorio cartolare e il diritto di difesa; le violazioni procedurali che ne limitano l'efficacia possono determinare l'inefficacia della misura cautelare imposta dal Questore.
- Difetti di motivazione su durata e modalità di una misura cautelare (es. periodicità di presentazione, riferimenti a partite specifiche o amichevoli) sono rilevanti, ma possono essere assorbiti se sussiste una nullità procedurale primaria.
- In casi simili conviene documentare e contestare tempestivamente sia gli aspetti formali (data/ora di deposito, rispetto dei termini) sia quelli sostanziali (proporzionalità e predeterminazione degli obblighi), perché una pronuncia favorevole sul vizio procedurale comporta spesso l'annullamento senza rinvio e l'inefficacia della misura.
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