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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25007/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso "per saltum" come appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., ritenendo che il ricorso contenga anche censure attinenti a vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) non proponibili in cassazione. Non entrando nel merito delle questioni sollevate, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio di appello.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva assolto e denuncia: (1) violazione dell'art. 415-bis c.p.p. per omesso interrogatorio dell'indagato, sostenendo di aver chiesto un rinvio per motivi di salute e non una irrevocabile rinuncia all'interrogatorio; (2) vizio cumulativo della motivazione perché la sentenza risulta contraddittoria nell'affermare sia la sufficienza della mancata risposta al citofono sia la plausibile mancata percezione dello stesso per sonno profondo dell'imputato; (3) manifesta illogicità della motivazione sul requisito psicologico del reato, poiché la colpevolezza non può essere desunta unicamente dalla mancata risposta citofonica e telefonica in assenza di altri riscontri dell'allontanamento dall'abitazione.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al reato per cui era stato originariamente imputato D'Alessio; nel testo la Corte riferisce che il Tribunale lo aveva assolto da tale reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata quale causa di non punibilità applicata dal Tribunale nell'assoluzione; indica l'applicazione di misure alternative o condizioni di non punibilità previste dalla norma.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'interrogatorio dell'imputato; il ricorrente denuncia la sua omissione o la errata qualificazione della mancata esecuzione, sostenendo che fosse richiesto un rinvio per motivi di salute.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Prevede il motivo di ricorso relativo ai vizi della motivazione; la Corte osserva che censure di questo tipo non sono proponibili in cassazione 'per saltum' e comportano la conversione in appello se presenti nel ricorso.

  • art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di qualificare il ricorso per cassazione come appello e disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'appello quando il ricorso contenga censure di merito/documenti di motivazione non esaminabili in cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020

    Norma invocata per la trattazione scritta del procedimento (modalità di deposito delle conclusioni e mancata richiesta di discussione orale), applicata ai fini procedurali nel corso del processo.

Massime di principio

  • Se un ricorso per cassazione contiene censure che riguardano la motivazione (vizi di merito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), la Corte può qualificare il ricorso come appello e trasmettere gli atti alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.; pertanto non è possibile aggirare il rimedio dell'appello mascherando doglianze di merito come questioni di legittimità.
  • Le critiche alla completezza o coerenza della motivazione sono tipicamente profili di merito e vanno trattate in sede di appello; la Corte di Cassazione non decide direttamente questioni valutative di fatto o probatorie che implichino riesame motivazionale.
  • Questioni procedurali come l'omesso interrogatorio dell'imputato (art. 415-bis c.p.p.) devono essere ben documentate e, se concernono fatti relativi a richieste di rinvio per impedimento, sono più idonee ad essere valutate in sede di merito (appello) quando emergono profili valutativi sul comportamento delle parti e del pubblico ministero.
  • La mancata risposta a un citofono o a una chiamata telefonica, da sola, difficilmente costituisce prova sufficiente per desumere il dolo o il requisito soggettivo di un reato senza ulteriori elementi probatori che confermino l'allontanamento volontario dall'abitazione; tale valutazione è normalmente di merito e richiede esame probatorio.
  • Quando il Pubblico Ministero chiede la qualificazione del ricorso quale appello e la trasmissione degli atti, la Corte di Cassazione può accogliere tale richiesta se ravvisa la presenza di censure non ammissibili in cassazione, agevolando così il proseguimento del giudizio nel correttto grado di impugnazione.

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