Sentenza n. 3715/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 963/2025, depositata e resa pubblica il 24 novembre 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1763/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25 novembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16 aprile 2026 – CARTA DEL DOCENTE ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di euro 500 per ciascun anno, condannando il Ministero al riconoscimento del beneficio e al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, l'amministrazione non aveva adottato alcun atto esecutivo. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione dell'azione esecutiva. Ha chiesto quindi l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale del Tribunale di Busto Arsizio era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero il 25 novembre 2025 e non era stato eseguito. Ha inoltre verificato l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, con conseguente procedibilità dell'azione di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento alla ricorrente del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di euro 800, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e predisporre misure sostitutive in caso di persistente inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, per l'esecuzione dei pagamenti dovuti dall'amministrazione, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, ne aveva disposto la disapplicazione per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, riconoscendo alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato, anche del giudice ordinario, impone alla pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento e l'amministrazione rimane inadempiente.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro è procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta, nell'eseguire un giudicato comportante obblighi di pagamento a carico di un'amministrazione statale, può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati e, in caso di incapienza, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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