Sentenza n. 2354/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 2.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza definitiva del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di 2.000 euro, riferiti al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria il 20 dicembre 2024, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 4 giugno 2024.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per il caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con previsione di un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata inoltre applicata una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e sino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, sino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto al bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza concernenti i decreti ex l. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria non adempia agli obblighi conformativi o pecuniari derivanti dal titolo giudiziale.
- In presenza di una condanna pecuniaria definitiva e dell’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre, per l’ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- Il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 costituisce condizione di proponibilità dell’azione di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; per una condanna pecuniaria essa può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento o all’effettiva attivazione del commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando ciò discenda dal principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per fattispecie assimilabili.
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