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Sentenza

Sentenza n. 1408/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento con il quale l'Università Telematica Pegaso S.r.l ha annullato, in autotutela, il titolo di Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22 e la successiva iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47, conseguito dalla Sig.ra -OMISSIS-; della nota prot./U n.-OMISSIS- -OMISSIS- con cui l'Università Telematica Pegaso S.r.l. comunicava all'interessata la chiusura dell'avviato procedimento amministrativo di annullamento in autotutela; della presupposta nota prot./U n.-OMISSIS--OMISSIS- con cui l'Università Telematica Pegaso S.r.l. comunicava all'interessata l'avvio, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/90, del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela del titolo di Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22 e della conseguente iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47, assegnando all'odierna esponente il termine di 5 giorni per controdedurre alle contestazioni sollevate; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

Giustizia amministrativa202504003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della laurea triennale in Scienze Motorie L-22 e della conseguente iscrizione al corso di laurea magistrale LM-47, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del titolo di laurea triennale e della successiva iscrizione al corso magistrale. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 7 e seguenti, 8, comma 2, lettere d) e d-bis), e 10 della l. 241/1990, lamentando l’insufficiente indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avvio del procedimento, la mancata indicazione delle modalità di accesso agli atti, l’inadeguatezza del termine di cinque giorni assegnato per controdedurre e la lesione del diritto di partecipazione. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, contestando gli accertamenti dell’Università relativi alle irregolarità della carriera e, in particolare, al plagio della tesi di laurea. La ricorrente ha sostenuto che la tesi fosse stata redatta con la collaborazione del relatore, che il documento utilizzato per il raffronto non coincidesse con la propria tesi e che i report Turnitin fossero inidonei. L’Università ha eccepito anche l’inammissibilità per difetto di procura speciale, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione, essendo infondato il ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente comprovato l’accertamento del plagio mediante i report Turnitin, che indicavano una percentuale di similarità del 97%, il raffronto documentale tra la tesi della ricorrente e quella previamente discussa da altra candidata, nonché l’identità di titoli, struttura e ampi brani testuali. La ricorrente non ha superato tali elementi di prova, né ha dimostrato che il documento sottoposto a verifica non fosse la propria tesi. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondate le censure procedimentali: il superamento del termine di dodici mesi per l’autotutela non ha invalidato l’azione, poiché l’Università era stata indotta in errore dal plagio; la comunicazione di avvio e il termine di cinque giorni sono stati considerati sufficienti a garantire il contraddittorio; la mancata indicazione puntuale delle modalità di accesso agli atti non ha vanificato la partecipazione. Le contestazioni della ricorrente sono state giudicate generiche e prive di elementi che, se tempestivamente dedotti nel procedimento, avrebbero potuto condurre a un diverso esito. La comunicazione di avvio e il provvedimento finale sono stati ritenuti sufficientemente specifici, poiché indicavano molteplici criticità della carriera, tra cui l’assenza del video di un esame, esami convalidati nella medesima giornata, anomalie nei video degli esami, concentrazione degli esami del corso magistrale e, soprattutto, la similarità del 97% della tesi. Il plagio è stato considerato elemento di gravità assorbente e autonomamente idoneo a legittimare l’annullamento della laurea e della conseguente iscrizione magistrale. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Università le spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è rispettato quando la comunicazione di avvio e il provvedimento finale espongono in modo sufficientemente analitico le criticità poste a fondamento dell’autotutela.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento ha garantito, nel caso concreto, la partecipazione dell’interessata al procedimento di annullamento del titolo.

  • art. 8, comma 2, lettere d) e d-bis), l. 241/1990

    La mancata indicazione puntuale delle modalità di accesso agli atti non determina l’illegittimità quando non abbia concretamente vanificato il contraddittorio procedimentale.

  • art. 10 l. 241/1990

    Il termine di cinque giorni assegnato per presentare controdeduzioni è stato ritenuto congruo nel caso concreto e idoneo a consentire l’esercizio della partecipazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il limite temporale di dodici mesi all’annullamento d’ufficio non ha impedito l’autotutela nel caso esaminato, poiché l’amministrazione era stata indotta in errore dal plagio commesso per conseguire il titolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il plagio della tesi di laurea, quando risulti comprovato da un raffronto documentale puntuale e da elementi tecnici convergenti, costituisce una violazione di gravità tale da legittimare l’annullamento in autotutela del titolo accademico e degli effetti consequenziali, quale l’iscrizione a un corso di laurea magistrale.
  • Il termine di dodici mesi previsto per l’annullamento d’ufficio non impedisce l’autotutela quando il titolo sia stato conseguito mediante una condotta fraudolenta che abbia indotto l’amministrazione in errore.
  • La comunicazione di avvio del procedimento soddisfa gli obblighi partecipativi quando consenta all’interessato di comprendere le criticità contestate e di presentare controdeduzioni; la mancata indicazione dettagliata delle modalità di accesso agli atti non determina illegittimità se non dimostrata la concreta vanificazione del contraddittorio.
  • In presenza di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni, una contestazione di particolare gravità e autonomamente idonea a sostenere la decisione è sufficiente a legittimare il provvedimento anche se le ulteriori contestazioni sono controverse.
  • Il soggetto che contesta l’accertamento del plagio deve fornire elementi specifici idonei a superare il raffronto documentale e gli altri elementi probatori acquisiti dall’amministrazione; contestazioni generiche non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAutotutelaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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