Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Costi black list - Omessa separata indicazione in dichiarazione - Assenza di fiscalità privilegiata- Sanzione proporzionale - Non irrogabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità della sanzione per omessa indicazione separata in dichiarazione di costi qualificati come "black list". I costi erano stati sostenuti nei confronti di operatori economici residenti in Svizzera, ma non risultavano riconducibili a regimi fiscali privilegiati secondo la disciplina vigente all'epoca. Pertanto, non rientravano tra i costi soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 110, commi 10 e 11, del TUIR e non sussisteva alcun obbligo di indicarli separatamente in dichiarazione.

La decisione

La sanzione proporzionale è stata ritenuta non irrogabile. Essa si applica esclusivamente alla mancata indicazione separata di costi effettivamente sostenuti verso soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, come individuati dall'articolo 110, comma 10, del TUIR vigente ratione temporis. Poiché i fornitori svizzeri non rientravano nelle fattispecie previste dall'articolo 3, punto 13, del d.m. 23 gennaio 2002, i relativi costi non erano soggetti all'obbligo dichiarativo separato.

Norme richiamate

  • Articolo 8, comma 3-bis, d.lgs. 471/1997

    Sanzione per l'omessa indicazione separata in dichiarazione dei costi black list.

    La sanzione proporzionale riguarda esclusivamente l'omessa indicazione separata di costi effettivamente sostenuti verso operatori residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, non qualsiasi costo estero.

  • Articolo 110, commi 10 e 11, TUIR

    Disciplina dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati e relative esimenti.

    L'obbligo di indicazione separata e le limitazioni alla deducibilità presuppongono che l'operatore estero sia effettivamente riconducibile a un regime fiscale privilegiato. Se tale presupposto manca, non sussiste l'obbligo dichiarativo separato.

  • Articolo 3, punto 13, d.m. 23 gennaio 2002

    Individuazione delle fattispecie di operatori o regimi riconducibili alla fiscalità privilegiata.

    I fornitori residenti in Svizzera oggetto della controversia non rientravano nelle fattispecie individuate dalla norma; di conseguenza, i costi non potevano essere trattati come costi black list.

Massime di principio

  • Una sanzione per omessa indicazione separata dei costi esteri è applicabile solo se, nel periodo d'imposta rilevante, i costi rientravano effettivamente nella disciplina dei costi black list.
  • La mera residenza del fornitore in un Paese estero non basta a configurare un regime fiscale privilegiato: occorre verificare la normativa vigente ratione temporis e l'effettiva inclusione del Paese o dell'operatore nelle fattispecie previste.
  • Prima di irrogare la sanzione deve essere dimostrato sia che i costi siano effettivi sia che ricorra il presupposto della fiscalità privilegiata; in assenza di quest'ultimo, non esiste l'obbligo di indicazione separata.
  • Le sanzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate a violazioni meramente formali quando manca l'obbligo dichiarativo previsto dalla legge.
  • Per valutare casi analoghi occorre riferirsi alla disciplina vigente nell'anno d'imposta interessato, poiché l'elenco dei Paesi e la normativa sui costi black list possono essere cambiati nel tempo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.