Cassazione Penale, Sentenza n. 9628/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha rigettato l'opposizione avverso la revoca, disposta in data 11/06/2024, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa a Sciammarella (13/04/2023) e la contestuale revoca del decreto di liquidazione degli onorari del difensore (30/05/2024). Due motivi principali: (1) censura della retroattivita' della revoca del beneficio, sostenendo che la variazione reddituale comunicata tardivamente avrebbe dovuto produrre effetti dalla data di ricezione della comunicazione o al piu' dalla scadenza del termine previsto dall'art.79 d.P.R. 115/2002, non dall'origine; (2) censura della possibilita' di revocare il decreto di pagamento gia' emesso in favore del difensore, sostenendo che il decreto di liquidazione ha natura giurisdizionale ed efficacia propria e non puo' essere reso inefficace per semplice revoca dell'ammissione al patrocinio.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come revoca d'ufficio ai sensi dell'art.112, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002: la variazione reddituale era anteriore al provvedimento di ammissione (quindi mancanza delle condizioni ab origine) e la revoca ha efficacia retroattiva secondo l'art.114, comma 2. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto la doglianza: la revoca dell'ammissione al patrocinio non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento gia' emesso in favore del difensore; il decreto di liquidazione ha natura e disciplina autonoma e non puo' essere revocato d'ufficio dal giudice che ha disposto la liquidazione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata e' stata annullata senza rinvio nella parte in cui revocava il decreto di liquidazione degli onorari, mentre e' stata confermata nella parte in cui revoca ab origine l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112, comma 1, lett. a) e lett. d)
Art.112 lett. d) applicato per le ipotesi in cui le condizioni di reddito difettino ab origine; lett. a) disciplina la revoca per variazioni sopravvenute comunicate tardivamente, con effetti a partire dalla scadenza del termine per la comunicazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 114, commi 1 e 2
Comma 1: revoca per le ipotesi di lett. a) ha effetto dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione; comma 2: nei casi di revoca d'ufficio (es. difetto ab origine) la revoca produce effetti retroattivi
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 1, lett. d)
Disciplina l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali entro i termini previsti; termine rilevante per determinare la tempestivita' della comunicazione e gli effetti della revoca
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - artt. 84 e 170
Regolano l'opposizione e i mezzi di impugnazione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, sottolineando l'autonomia e la natura giurisdizionale del decreto di pagamento
Massime di principio
- Distinguere sempre tra revoca per mancanza 'ab origine' delle condizioni (art.112 lett. d) e revoca per variazione sopravvenuta comunicata tardivamente (art.112 lett. a): la prima comporta in genere retroattivita', la seconda ha effetto dalla scadenza del termine per la comunicazione
- La comunicazione tardiva di una variazione reddituale che determina la perdita del diritto al beneficio puo' attivare la revoca, ma gli effetti temporali dipendono dalla natura della situazione (originaria vs sopravvenuta)
- Il decreto di liquidazione degli onorari del difensore ha natura giurisdizionale autonoma e, se emesso prima della revoca dell'ammissione al patrocinio, non e' reso inefficace automaticamente dalla successiva revoca: per agire sul decreto di pagamento occorrono i mezzi di impugnazione previsti dalla legge
- Nei casi di revoca d'ufficio e di mancanza delle condizioni ab origine l'autorita' puo' disporre la retroattivita' della revoca; per evitare abusi e per garantire la certezza, occorre verificare la data in cui le condizioni si sono effettivamente determinate rispetto alla data di ammissione
- In caso di dubbio sulla tempistica delle comunicazioni e sui relativi effetti, e' utile documentare e conservare prove della data di possesso dell'informazione reddituale e della data di invio/arrivo della comunicazione all'ufficio giudiziario
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