Cassazione Civile, Ordinanza n. 17685/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministratore pubblico)
La controversia
Una società che aveva svolto un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per un ente locale ha chiesto la condanna dell’allora sindaco al pagamento di un importo ulteriore rispetto a quanto già corrisposto, sostenendo che il servizio fosse proseguito nel tempo senza adeguamento del corrispettivo richiesto più volte. In via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno o, ulteriormente, l’indennizzo per indebito arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti del sindaco e aveva posto il Comune a manleva. In appello, il sindaco e il Comune hanno impugnato la decisione; la Corte d’appello ha riformato la sentenza e ha rigettato la domanda della società contro il sindaco, ritenendo che dallo scambio di corrispondenza non emergesse un accordo sul maggior compenso e che, dunque, mancasse il presupposto dell’obbligazione pretesa. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) motivazione apparente/illogica della sentenza d’appello; 2) violazione del giudicato formatosi in un precedente giudizio tra società e Comune; 3) violazione delle norme sulla conclusione e interpretazione del contratto e del divieto di rinnovo/proroga tacita nei contratti pubblici; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo all’esistenza di un contratto valido e prorogato; 5) violazione delle norme che regolano la responsabilità personale di chi consente prestazioni non deliberate dall’ente locale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, escludendo sia la motivazione apparente sia l’omesso esame: la Corte d’appello aveva infatti spiegato in modo lineare perché non ravvisava un accordo sul maggior compenso e perché considerava non decisiva la questione dell’esistenza di un precedente contratto validamente stipulato. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che il giudicato formatosi nel precedente giudizio tra società e Comune non poteva estendersi al sindaco, rimasto estraneo a quel processo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché non colpiva la ratio decidendi, essendosi la ricorrente limitata a prospettare una diversa interpretazione degli atti di causa. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, poiché la sentenza impugnata aveva escluso a monte l’esistenza dell’obbligazione per mancato accordo sul maggior compenso, rendendo non pertinente la censura sul subentro o sulla responsabilità personale ex lege. La società è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, d.l. n. 66 del 1989 conv. con modif. in l. n. 144 del 1989
è richiamato come norma che consentirebbe il pagamento al soggetto che ha consentito l’acquisizione del servizio senza deliberazione e contabilizzazione dell’impegno di spesa, ma nel caso concreto la Corte esclude l’insorgenza dell’obbligazione per difetto di accordo sul maggior compenso.
art. 2041 c.c.
è evocato come fondamento dell’azione di ingiustificato arricchimento, ma la precedente pronuncia tra società e Comune ne aveva escluso l’esperibilità per la sussidiarietà dell’azione.
art. 2042 c.c.
l’azione di arricchimento è residuale e non è proponibile se il pregiudizio può essere fatto valere con altra azione contro l’arricchito o contro un terzo.
art. 2909 c.c.
il giudicato non può essere opposto contro un soggetto che non abbia partecipato al precedente giudizio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo se la sentenza non rende percepibile il fondamento della decisione o è obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
delimitano i motivi di ricorso per cassazione; il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione inesistente/apparente.
art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993
richiamato dalla ricorrente per il divieto di rinnovo tacito o proroga, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie la ratio della decisione.
artt. 1326, 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.
invocati per la conclusione e l'interpretazione del contratto, ma la censura è inammissibile poiché si risolve in una diversa lettura del materiale documentale.
art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995
richiamato dalla ricorrente per la responsabilità personale di chi ha consentito prestazioni non deliberate, ma la Corte lo reputa non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte ne contesti la correttezza o proponga una lettura alternativa dei fatti.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa interpretazione delle risultanze documentali.
- Il giudicato sostanziale spiega effetti solo tra le parti del processo in cui si è formato; non può essere opposto a chi sia rimasto estraneo a quel giudizio.
- L’azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria e non è esperibile quando l’attore possa astrattamente far valere un’altra azione contro l’arricchito o contro un terzo, a prescindere dall’esito concreto di tale azione.
- Per ottenere il pagamento di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello già pattuito o corrisposto occorre provare l’effettiva insorgenza di un accordo modificativo; in mancanza, la prosecuzione di fatto della prestazione non basta da sola a fondare il diritto al maggior compenso.
- In sede di legittimità, la censura che si fonda su norme sulla conclusione o interpretazione del contratto è inammissibile se non confronta la ratio della sentenza impugnata e si limita a contrapporre un’interpretazione alternativa degli atti di causa.
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