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Sentenza

Sentenza n. 10973/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del Decreto Direttoriale 20 febbraio 2025, prot. n. 0006177.20-02-2025 e relativo allegato, comunicato con nota 25 febbraio 2025 prot. n. 0006728.25-02-2025, per l'ottenimento delle maggiori somme quale indennizzo rispetto a quanto provveduto con la rideterminazione dell’indennizzo dovuto a fronte della revoca del diritto d’uso relativo al CH 45, rilasciato limitatamente all’area di servizio degli impianti legittimamente operanti nella provincia di Napoli, per l'ottenimento del maggior indennizzo rispetto a quanto rideterminato con il Decreto Direttoriale 19 ottobre 2022 prot. n. 0148489 e con il successivo Decreto Direttoriale 20 novembre 2023 prot. n. 0224159, entrambi a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione III del MISE.

Giustizia amministrativa202505062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale del 20 febbraio 2025 di rideterminazione dell’indennizzo spettante per la revoca del diritto d’uso della frequenza televisiva CH 45 nell’area di servizio degli impianti legittimamente operanti nella provincia di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero, in esecuzione di precedenti pronunce giurisdizionali, ha rideterminato l’indennizzo dovuto per la liberazione della banda 700 MHz, applicando in via analogica il criterio previsto per i diritti d’uso limitati per motivi soggettivi e assumendo come base il 50% della popolazione provinciale. Con il primo motivo ha dedotto ingiustizia manifesta, violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione, concorrenza, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, nonché violazione della disciplina applicabile, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento e del legittimo affidamento. In particolare, ha contestato l’assimilazione analogica tra diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici e diritti d’uso limitati per motivi soggettivi, sostenendo che la percentuale del 50% fosse arbitraria e non correlata all’effettivo valore economico del diritto. Con il secondo motivo ha reiterato le censure di sproporzione, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione e lesione dell’affidamento, sostenendo che il criterio applicato non fosse coerente con la specifica copertura territoriale del diritto d’uso e con la popolazione servita. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità delle doglianze nella parte in cui tendevano a rimettere in discussione questioni coperte dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza d’appello.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, ritenendo che la ricorrente non stesse contestando nuovamente i profili già definiti, ma chiedesse un maggiore indennizzo nell’ambito della riedizione del potere demandata all’Amministrazione. Nel merito ha respinto entrambi i motivi. Il giudice ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4241/2025, secondo cui i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici non possono essere indennizzati né sulla base dell’intera popolazione provinciale né sulla base della sola popolazione del Comune interessato, dovendo applicarsi un criterio intermedio, forfettario e ragionevole. Poiché l’annullamento della disciplina regolamentare aveva lasciato priva di specifica regolazione la fattispecie, il Ministero poteva individuare un criterio analogico all’interno dello stesso sistema normativo, utilizzando il parametro del 50% previsto per i diritti d’uso limitati per motivi soggettivi. La percentuale è stata ritenuta coerente con la maggiore estensione territoriale derivante dalla presenza di più impianti e con il minore valore economico dei diritti d’uso limitati rispetto a quelli pieni, nonché idonea a evitare le soluzioni estreme già giudicate irragionevoli. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il decreto aveva considerato le diverse tipologie di diritti, l’estensione della copertura e le ragioni dell’applicazione analogica del criterio. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento, non potendo sussistere un affidamento tutelabile sulla conservazione di un criterio di calcolo annullato o superato nel contesto della riedizione del potere. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1039, lett. b), l. 27 dicembre 2017, n. 205

    Prevede gli indennizzi a beneficio degli operatori di rete locali che rilasciano le frequenze nell’ambito della liberazione della banda 700 MHz.

  • art. 3, commi 9, 10, 11 e 12, D.I. 27 novembre 2020

    Disciplina i criteri di quantificazione degli indennizzi per le diverse tipologie di diritti d’uso, inclusi quelli limitati per motivi soggettivi e radioelettrici. Dopo l’annullamento parziale della disciplina, il criterio previsto dal comma 10 è stato utilizzato analogicamente come parametro intermedio.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento del principio di ragionevolezza; il TAR esclude che il criterio del 50% sia irragionevole o sproporzionato.

  • D.M. 19 giugno 2019, art. 4, comma 10

    È richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assume violate, senza che il giudice ne faccia applicazione autonoma decisiva.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regolamentare è stata annullata e non esiste una disposizione puntuale immediatamente applicabile alla fattispecie, l’Amministrazione, nell’eseguire il giudicato e rieditare il potere, può individuare un criterio analogico all’interno dello stesso sistema regolatorio, purché la soluzione sia ragionevole, proporzionata e coerente con le differenze tra le situazioni considerate.
  • Nella determinazione di un indennizzo relativo a diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici, non è ragionevole assumere automaticamente né l’intera popolazione provinciale né la sola popolazione del Comune interessato; è legittimo adottare un criterio intermedio e forfettario idoneo a contemperare l’estensione della copertura territoriale e il minore valore economico del diritto limitato.
  • L’utilizzo di percentuali forfettarie non è di per sé arbitrario quando esse siano desunte sistematicamente da criteri già presenti nella disciplina di settore e siano giustificate dalla diversa estensione della copertura e dal diverso valore economico delle fattispecie.
  • Nella riedizione del potere conseguente all’annullamento giudiziale di un criterio di calcolo, il privato non può invocare un legittimo affidamento tutelabile sulla conservazione del criterio annullato o comunque superato.
  • Un provvedimento di rideterminazione dell’indennizzo non è affetto da difetto di istruttoria o di motivazione quando individua le diverse fattispecie rilevanti, espone il criterio applicato e rende intellegibile il percorso logico che conduce alla scelta di un parametro analogico intermedio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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