Sentenza n. 2988/2026 - Napoli, Sezione 5
per la condanna al risarcimento ex art. 30 c.p.a., del danno ingiusto causato dalla Prefettura di Napoli con provvedimenti di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del libretto e della relativa licenza di porto d’armi a tassa ridotta e di divieto di detenzione armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. impugnati ed annullati da questo T.A.R..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi e di revoca della nomina a guardia particolare giurata, del libretto e della licenza di porto d’armi, già annullati dal TAR
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai provvedimenti prefettizi che avevano determinato la perdita dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata e, conseguentemente, il licenziamento dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli atti erano stati annullati con precedenti sentenze del TAR per carenza di istruttoria e difetto di motivazione: la Prefettura aveva fondato le proprie determinazioni sulla sola pendenza di un procedimento penale originato da reciproche denunce-querele tra il ricorrente e un collega, senza autonoma valutazione della personalità dell’interessato, della consistenza dei fatti e della loro attendibilità, anche considerando che il procedimento penale si era concluso con l’archiviazione. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa, la colpa della Prefettura, il nesso causale con la perdita dell’occupazione e del reddito, nonché un danno da perdita di chance lavorative. Ha quantificato il danno in relazione alle mensilità non percepite durante il periodo di disoccupazione, alla differenza retributiva rispetto al successivo impiego come portiere privato, al TFR, ai contributi, alle mensilità aggiuntive e ad altre voci retributive, chiedendo inoltre il ristoro del danno morale e all’immagine.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestiva la domanda, proposta entro il termine previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a., e ha qualificato la responsabilità dell’amministrazione come responsabilità aquiliana, richiedendo l’illegittimità della condotta, il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo della colpa o del dolo. Ha ritenuto provata l’illegittimità dei provvedimenti in base alle precedenti sentenze di annullamento e ha escluso l’errore scusabile, ravvisando la colpa della Prefettura nella superficialità dell’istruttoria e nell’assenza di un’autonoma e adeguata motivazione. È stato riconosciuto il nesso causale tra i provvedimenti illegittimi, la perdita dei titoli necessari all’attività e il licenziamento, nonché la spettanza del bene della vita, poiché non risultava un successivo giudizio di riprovazione morale idoneo a giustificare la revoca. Il danno patrimoniale è stato riconosciuto quanto alle retribuzioni non percepite dal 2 novembre 2023 all’8 ottobre 2024 e alla differenza retributiva tra l’attività di guardia giurata e quella successiva di portiere privato sino alla proposizione del ricorso. La liquidazione è stata rimessa alle parti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con esclusione delle voci legate all’effettiva presenza in servizio, quali buoni pasto, straordinario e lavoro notturno, e con detrazione dell’aliunde perceptum, comprese eventuali indennità di disoccupazione. È stata invece respinta la domanda di danno morale e all’immagine per carenza di prova concreta del pregiudizio non patrimoniale. Il ricorso è stato quindi accolto in parte e la Prefettura è stata condannata a proporre, entro sessanta giorni, una somma determinata secondo i criteri fissati, oltre alla refusione delle spese di lite di euro 2.000.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, c.p.a.
Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria
La norma consente il risarcimento del danno derivante dall’attività amministrativa illegittima, secondo il modello della responsabilità aquiliana, previa prova di illegittimità, danno ingiusto, nesso causale e colpa o dolo dell’amministrazione.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
La domanda risarcitoria è stata ritenuta tempestiva perché proposta entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano annullato i provvedimenti prefettizi.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione deve proporre al ricorrente il pagamento di una somma, quando la quantificazione esatta del danno è rimessa al successivo contraddittorio tra le parti.
art. 2043 c.c.
Costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione e richiede la prova della condotta antigiuridica, del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo.
art. 39 T.U.L.P.S.
Disciplina il divieto prefettizio di detenzione di armi, il cui esercizio deve essere sostenuto da adeguata istruttoria e motivazione, soprattutto quando incide sull’attività lavorativa di una guardia particolare giurata.
art. 138 T.U.L.P.S.
Riguarda l’approvazione prefettizia della nomina a guardia particolare giurata; la revoca, incidendo sulla capacità lavorativa dell’interessato, richiede una valutazione istruttoria e motivazionale particolarmente rigorosa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi a condanne penali e reati contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- L’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare, secondo il modello dell’art. 2043 c.c., l’illegittimità, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa o il dolo dell’amministrazione.
- Non è normalmente scusabile l’errore dell’amministrazione quando il provvedimento limitativo della capacità lavorativa sia adottato sulla base di un accertamento superficiale, privo di autonoma valutazione dei fatti e sorretto da motivazione meramente recettizia.
- Quando la revoca di titoli di polizia incide sull’attività professionale di una guardia particolare giurata, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria e una motivazione particolarmente rigorose, ponderando l’interesse pubblico alla sicurezza con l’interesse privato alla conservazione dell’occupazione e della capacità reddituale.
- Il nesso causale tra provvedimento illegittimo e danno patrimoniale può essere riconosciuto quando la perdita dei titoli abilitativi abbia determinato la perdita dei requisiti professionali e il conseguente licenziamento, purché sia provata la concreta spettanza del bene della vita e la serietà delle chance lavorative perdute.
- Nella liquidazione del danno da perdita di reddito devono essere escluse le voci retributive collegate all’effettiva prestazione lavorativa e deve essere detratto l’aliunde perceptum, comprese le indennità di disoccupazione percepite in conseguenza del medesimo evento dannoso.
- Il danno morale, esistenziale o all’immagine non è risarcibile sulla base di allegazioni generiche: il pregiudizio non patrimoniale deve essere provato concretamente, sia quanto alla sofferenza interiore sia quanto all’incidenza peggiorativa sulla vita quotidiana o sulle relazioni.
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