Cassazione Penale, Sentenza n. 9729/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva riformato la pronuncia di primo grado. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, dopo la dichiarazione di fallimento, l'accertamento fiscale avrebbe dovuto essere notificato alla Curatela fallimentare, la quale avrebbe potuto procedere al ravvedimento operoso; perciò il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 non sarebbe imputabile al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la decisione impugnata. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente valorizzato l'accertamento fiscale (anche induttivo) come prova atipica, avendo quantificato l'evasione in euro 72.419,00 per IRES e 58.436,00 per IVA attraverso lo spesometro, e che l'imputato non aveva contestato l'accertamento né offerto elementi in suo favore. Ha inoltre osservato che nulla impedisce al contribuente, anche dopo la dichiarazione di fallimento, di assolvere l'obbligo tributario con risorse proprie o di impugnare l'accertamento in caso di inerzia della Curatela. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
citato nella sentenza impugnata
Fissazione delle soglie di punibilità per i reati tributari; la Corte territoriale ha ritenuto raggiunte le soglie per IRES e IVA sulla base dell'accertamento fiscale
art. 616 cod. proc. pen.
citato nella decisione di inammissibilità
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente se il ricorso è dichiarato inammissibile
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; nel caso non si è ritenuto che il ricorso fosse proposto in colpa
Cass. Pen., Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019 (Menegoli)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'ammissibilità dell'accertamento fiscale induttivo come prova atipica nel processo penale; citata a sostegno della decisione
Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 12854 del 23/05/2018
Principio secondo cui nulla impedisce al debitore/contribuente di adempiere l'obbligo tributario con risorse proprie o di impugnare la pretesa tributaria in caso di inerzia degli organi fallimentari
Massime di principio
- L'accertamento fiscale, anche se induttivo o 'atipico', può costituire prova idonea nel processo penale e può essere valorizzato per quantificare l'evasione fiscale
- La mancata contestazione dell'accertamento fiscale da parte dell'imputato può essere valutata negativamente dal giudice e indebolire la difesa
- Dopo la dichiarazione di fallimento, il contribuente non è privo di rimedi: può pagare l'importo dovuto con risorse proprie o impugnare l'accertamento se la Curatela non agisce
- Per ricorsi in Cassazione è necessario confrontare criticamente le deduzioni con la motivazione della decisione impugnata; deduzioni meramente generiche rischiano l'inammissibilità
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende salvo che non si verifichi colpa grave nella determinazione del motivo di inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9700/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9702/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9703/2022 del 22/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →