Cassazione Civile, Ordinanza n. 35051/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una società e da alcuni soggetti collegati per ottenere l'accertamento della nullità, invalidità o inefficacia di contratti di conto corrente intercorsi con la banca, con conseguente condanna alla restituzione dell'indebito. In primo e secondo grado le domande sono state respinte per grave carenza di allegazione e di prova: non erano stati indicati in modo specifico i fatti costitutivi, non era stata prodotta la documentazione essenziale (in particolare i contratti di conto corrente e gli estratti conto), e anche la doglianza di usura oggettiva era stata ritenuta priva dei necessari dati e documenti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse motivato per relationem e fosse incorsa in contraddizioni sui documenti prodotti; 2) violazione dell'art. 356 c.p.c. e vizio motivazionale per non avere disposto una c.t.u., limitandosi a recepire la decisione di primo grado; 3) violazione delle norme sulla liquidazione delle spese e dell'art. 96 c.p.c., contestando l'entità delle spese e la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la corte territoriale aveva motivato in modo ampio e che non sussisteva alcuna contraddizione decisiva: i contratti di conto corrente e gli estratti conto erano rimasti non prodotti, mentre dalla banca erano stati depositati solo contratti di apertura di credito, documenti diversi e non sufficienti. Ha inoltre rilevato che il motivo era in parte inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, fondata anzitutto sul difetto di allegazione dei fatti costitutivi e, in aggiunta, sul difetto di prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una statuizione di assorbimento, non adeguatamente censurata in cassazione; in ogni caso la scelta di disporre o meno la c.t.u. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile per genericità: non erano state indicate specificamente le voci di spesa asseritamente liquidate in violazione della tariffa, né erano state formulate censure specifiche e ammissibili contro la condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
presupposti ex art. 380-bis c.p.c.
viene richiamato quale base del procedimento camerale in cassazione
art. 132 c.p.c.
la dedotta nullità per motivazione apparente è esclusa perché la sentenza d'appello contiene un'argomentazione adeguata e non meramente apparente
art. 356 c.p.c.
la censura sulla mancata c.t.u. è inammissibile anche perché colpisce una statuizione di assorbimento non specificamente impugnata; la scelta sulla c.t.u. resta discrezionale nel merito
art. 2233 c.c.
richiamato nel motivo sulle spese, ma la censura è respinta perché generica
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese segue la soccombenza
art. 96 c.p.c.
la condanna per lite temeraria è ritenuta sorretta da motivazione adeguata e non specificamente censurata
d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
la doglianza sulla liquidazione delle spese è inammissibile perché non specifica le voci contestate
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, complete e riferibili alla decisione impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivo generico o non riferito alla reale fondazione della decisione è inammissibile.
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla se la sentenza d'appello consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito e supera il minimo costituzionale di motivazione.
- Chi agisce per l'accertamento della nullità/inefficacia di un rapporto bancario deve allegare con precisione i fatti costitutivi della domanda e produrre la documentazione essenziale del rapporto, non essendo sufficiente una deduzione generica o una perizia di parte non fondata su documenti certi.
- La domanda di ripetizione o di accertamento dell'usura richiede l'allegazione e la prova dei dati necessari al calcolo del tasso soglia e la produzione della documentazione pertinente; in difetto, la domanda può essere respinta per carenza di allegazione e prova.
- La mancata ammissione di una c.t.u. è censurabile in cassazione solo se si attacca la specifica ratio della decisione di merito; in generale la valutazione sulla necessità della consulenza tecnica è rimessa al giudice di merito.
- La contestazione della liquidazione delle spese processuali è inammissibile se non indica in modo puntuale quali voci siano state liquidate in violazione dei parametri applicabili.
- La condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. è sorretta quando il giudice di merito evidenzi la colpevole insistenza in tesi manifestamente infondate alla luce delle allegazioni e delle produzioni carenti.
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