Cassazione Civile, Ordinanza n. 30853/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la riliquidazione di supplementi di pensione erogati nella gestione ex ENPALS, con particolare riferimento al calcolo della c.d. quota B della pensione. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto solo parzialmente l'impugnazione dell'INPS, escludendo la decadenza e ritenendo che, per la quota B, non operasse il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, ma un diverso massimale desumibile dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dal d.l. n. 98/2011, sostenendo che la decadenza dall'azione giudiziaria dovesse operare anche per pensioni già liquidate prima della novella; con il secondo deduce violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche nella quota B dovesse applicarsi il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile specificamente previsto per i lavoratori dello spettacolo, e non il massimale generale AGO.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato, sul primo profilo, che la decadenza introdotta dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già riconosciute, ma solo per i ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale e, per le situazioni già esistenti, a decorrere dall'entrata in vigore della novella, senza efficacia retroattiva tale da azzerare l'intera pretesa. Sul secondo profilo, ha ribadito il principio secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, poiché tale massimale non è stato abrogato e costituisce parte essenziale del sistema speciale. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame del merito alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
La decadenza introdotta o modificata dalla novella del 2011 opera anche per le domande di riliquidazione di prestazioni già riconosciute, ma solo sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale; per le situazioni preesistenti la decorrenza si colloca dall'entrata in vigore della modifica normativa.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
La modifica normativa ha introdotto la decadenza per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, con applicazione alle situazioni già in essere ma senza retroattività preclusiva oltre quanto previsto dalla disciplina transitoria ricavata dalla giurisprudenza.
art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970
La norma conferma l'assetto per cui l'intervento legislativo incide sui ratei arretrati, non sul diritto alla prestazione in sé.
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, rivalutate, resta vigente e si applica anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
La disposizione modifica il sistema speciale, ma non elimina il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa previgente.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
Nel calcolo della quota B si applica l'aliquota di rendimento del 2% fino al limite della retribuzione annua pensionabile in vigore nell'AGO, ma ciò non comporta l'eliminazione del diverso tetto specifico previsto per il sistema ENPALS.
art. 12 d.lgs. n. 503/1992
È richiamato come parametro per il computo della quota di retribuzione eccedente il massimale, secondo il coordinamento tra regime speciale e disciplina generale.
Massime di principio
- Nelle domande di riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza sopravvenuta non travolge l'intera pretesa, ma incide solo sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- Se una novella introduce per la prima volta un termine di decadenza, essa può applicarsi anche a situazioni già pendenti, ma la decorrenza del termine non può essere anticipata a un momento anteriore all'entrata in vigore della legge.
- La proposizione dell'azione giudiziaria è l'atto idoneo a evitare la decadenza quando la norma collega a tale atto il termine perentorio.
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale permane per la quota B, salvo un'espressa abrogazione o incompatibilità normativa, e non può essere sostituito da un massimale generale in assenza di chiaro dato legislativo contrario.
- La lettura sistematica delle norme speciali e di coordinamento deve preservare i limiti propri del regime previdenziale speciale quando essi siano coerenti con la struttura della prestazione e non risultino superati in modo espresso dal legislatore.
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