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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30853/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la riliquidazione di supplementi di pensione erogati nella gestione ex ENPALS, con particolare riferimento al calcolo della c.d. quota B della pensione. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto solo parzialmente l'impugnazione dell'INPS, escludendo la decadenza e ritenendo che, per la quota B, non operasse il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, ma un diverso massimale desumibile dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dal d.l. n. 98/2011, sostenendo che la decadenza dall'azione giudiziaria dovesse operare anche per pensioni già liquidate prima della novella; con il secondo deduce violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche nella quota B dovesse applicarsi il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile specificamente previsto per i lavoratori dello spettacolo, e non il massimale generale AGO.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato, sul primo profilo, che la decadenza introdotta dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già riconosciute, ma solo per i ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale e, per le situazioni già esistenti, a decorrere dall'entrata in vigore della novella, senza efficacia retroattiva tale da azzerare l'intera pretesa. Sul secondo profilo, ha ribadito il principio secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, poiché tale massimale non è stato abrogato e costituisce parte essenziale del sistema speciale. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame del merito alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La decadenza introdotta o modificata dalla novella del 2011 opera anche per le domande di riliquidazione di prestazioni già riconosciute, ma solo sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale; per le situazioni preesistenti la decorrenza si colloca dall'entrata in vigore della modifica normativa.

  • art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011

    La modifica normativa ha introdotto la decadenza per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, con applicazione alle situazioni già in essere ma senza retroattività preclusiva oltre quanto previsto dalla disciplina transitoria ricavata dalla giurisprudenza.

  • art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970

    La norma conferma l'assetto per cui l'intervento legislativo incide sui ratei arretrati, non sul diritto alla prestazione in sé.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, rivalutate, resta vigente e si applica anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    La disposizione modifica il sistema speciale, ma non elimina il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa previgente.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    Nel calcolo della quota B si applica l'aliquota di rendimento del 2% fino al limite della retribuzione annua pensionabile in vigore nell'AGO, ma ciò non comporta l'eliminazione del diverso tetto specifico previsto per il sistema ENPALS.

  • art. 12 d.lgs. n. 503/1992

    È richiamato come parametro per il computo della quota di retribuzione eccedente il massimale, secondo il coordinamento tra regime speciale e disciplina generale.

Massime di principio

  • Nelle domande di riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza sopravvenuta non travolge l'intera pretesa, ma incide solo sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • Se una novella introduce per la prima volta un termine di decadenza, essa può applicarsi anche a situazioni già pendenti, ma la decorrenza del termine non può essere anticipata a un momento anteriore all'entrata in vigore della legge.
  • La proposizione dell'azione giudiziaria è l'atto idoneo a evitare la decadenza quando la norma collega a tale atto il termine perentorio.
  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale permane per la quota B, salvo un'espressa abrogazione o incompatibilità normativa, e non può essere sostituito da un massimale generale in assenza di chiaro dato legislativo contrario.
  • La lettura sistematica delle norme speciali e di coordinamento deve preservare i limiti propri del regime previdenziale speciale quando essi siano coerenti con la struttura della prestazione e non risultino superati in modo espresso dal legislatore.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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