Ordinanza n. 3628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 18 dicembre 2024 n.10181, che ha pronunciato sui ricorsi nn.1155/2024 e 1247/2024 R.G. proposti per la riforma della sentenza T.a.r. Lombardia Milano sez. I 4 luglio 2023 n.1780, che a sua volta aveva pronunciato sul ricorso n.531/2021 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: (ricorso principale) delle seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito di Como, concernenti le tariffe del gestore salvaguardato Lereti S.p.a., come comunicate con nota 22 gennaio 2021 prot. n.361: a) della deliberazione 19 gennaio 2021 n.4, relativa agli anni dal 2012 al 2019; b) della deliberazione 19 gennaio 2021 n.5, relativa agli anni dal 2020 al 2023; c) della deliberazione 19 gennaio 2012 n.6, relativa all’articolazione tariffaria; e delle seguenti deliberazioni del Consiglio provinciale di Como: d) della deliberazione 9 marzo 2021 n.9, pubblicata all’albo pretorio dal 12 marzo 2021, che approva le predisposizioni tariffarie del predetto gestore salvaguardato per gli anni 2012-2019; e) della deliberazione 9 marzo 2021 n.10, pubblicata all’albo pretorio dal 12 marzo 2021, che approva le predisposizioni tariffarie del predetto gestore salvaguardato per gli anni 2020-2023; f) della deliberazione 9 marzo 2021 n.11, pubblicata all’albo pretorio dal 12 marzo 2021, che approva l’articolazione tariffaria del predetto gestore salvaguardato; g) della nota 11 marzo 2021 prot. 1480, di preavviso di rigetto dell’istanza 25 novembre 2020 e prot. n.4491 del 26 novembre 2020 presentata dal predetto gestore salvaguardato per il riconoscimento delle partite pregresse relative ai periodi precedenti al trasferimento all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente- ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del settore, (I motivi aggiunti, depositati il giorno 1 marzo 2022) h) della deliberazione 21 dicembre 2021 n.52 del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito di Como, che ha respinto in parte l’istanza 25 novembre 2020 e prot. n.4491 del 26 novembre 2020 di cui sopra; (II motivi aggiunti, depositati il giorno 24 agosto 2022) i) della deliberazione 5 luglio 2022 n.49 del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito di Como, avente ad oggetto le modalità di riparto e fatturazione agli utenti delle somme riconosciute a titolo di partite pregresse per gli anni 2010-2011; e in ogni caso degli atti presupposti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, che aveva respinto la pretesa della società al recupero dei costi sostenuti negli anni 2001-2009 mediante partite pregresse o misure di riequilibrio convenzionali
Esito
La controversia
La società, gestore del servizio idrico integrato per alcuni Comuni della provincia di Como, ha chiesto il riconoscimento di conguagli relativi a costi e investimenti sostenuti negli anni 2001-2009, in particolare per un impianto di captazione e potabilizzazione, deducendo che tali costi non fossero stati adeguatamente considerati nella determinazione tariffaria sottoposta al regime CIPE. In via principale ha invocato l’art. 31 della deliberazione ARERA n. 643/2013/R/Idr. sulle partite pregresse; in subordine ha invocato le clausole di riequilibrio contenute nelle convenzioni stipulate con i Comuni. L’Ufficio d’ambito aveva riconosciuto soltanto conguagli relativi agli anni 2010-2011, respingendo la domanda per il periodo 2001-2009. La sentenza del Consiglio di Stato n. 10181/2024, oggetto di revocazione, aveva respinto la pretesa sulla base dell’insussistenza di un meccanismo di conguaglio nel regime CIPE, dell’assenza di riconoscimento delle partite pregresse per il periodo controverso, dell’inidoneità delle convenzioni comunali a fondare un adeguamento tariffario e dell’assenza di atti interruttivi della prescrizione. In sede rescindente, la sentenza non definitiva n. 126/2026 aveva accolto il primo motivo di revocazione per omessa pronuncia sulla domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, annullando la sentenza n. 10181/2024. Con ordinanza n. 407/2026 il Consiglio di Stato aveva quindi disposto il rinvio pregiudiziale nella causa C-23/26, chiedendo se l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE osti a un sistema che non garantisca il recupero integrale dei costi del servizio idrico per gestioni differenziate a causa dei ritardi delle autorità nell’attuazione della riforma. La Corte di giustizia ha chiesto informazioni supplementari sulla valutazione complessiva del sistema nazionale, sulla rilevanza delle convenzioni comunali, sull’applicabilità temporale della direttiva e sugli effetti della prescrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha fornito alla Corte di giustizia le informazioni richieste, senza definire la fase rescissoria e senza decidere definitivamente sulla spettanza dei conguagli. Ha chiarito che la disciplina delle partite pregresse non costituisce una misura isolata riferita ai singoli utenti, ma una norma generale e astratta concernente il servizio idrico nel suo complesso e rappresenta l’unico titolo potenzialmente idoneo a consentire alla società il recupero, attraverso adeguamenti tariffari gravanti sugli utenti, dei costi sostenuti nel periodo 2001-2009. Le convenzioni stipulate con i Comuni avrebbero potuto fondare soltanto una pretesa di pagamento diretto nei confronti dei Comuni, non un adeguamento tariffario a carico degli utenti; tale meccanismo, secondo il giudice del rinvio, non assicurerebbe un effettivo recupero dei costi, poiché l’eventuale esborso sarebbe sostenuto mediante la fiscalità generale da tutti i cittadini, anche non utenti, senza uno specifico obbligo legislativo di recupero. Quanto alla dimensione temporale, la Sezione ha richiamato la precedente ordinanza di rinvio, affermando che sarebbe contrario al dovere di cooperazione interpretare il diritto nazionale in modo da impedire il recupero dei costi relativi a investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE, sebbene prima della sua attuazione, quando tali investimenti siano riconducibili a un principio già previsto dal diritto nazionale. Ha inoltre precisato che la questione della compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione è rilevante per la decisione: se il contrasto fosse accertato, la società avrebbe ragione sulla base del titolo principale delle partite pregresse; in caso contrario, la domanda dovrebbe essere respinta. Infine, la questione della prescrizione è stata ritenuta ininfluente ai fini della risposta alla Corte, poiché la sentenza n. 10181/2024 era stata annullata nella fase rescindente e la prescrizione dovrà essere esaminata nella fase rescissoria, senza preclusioni; essa rileva comunque soltanto per il titolo contrattuale subordinato. Il provvedimento è dunque interlocutorio rispetto alla controversia principale e non decide definitivamente né l’an né il quantum dei conguagli.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La violazione dell’obbligo di pronunciarsi sulla domanda di rinvio pregiudiziale ha fondato l’accoglimento del motivo rescindente e l’annullamento della precedente sentenza.
art. 9 direttiva 2000/60/CE
Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».
La disposizione costituisce il parametro eurounitario della questione pregiudiziale relativa al recupero dei costi del servizio idrico; la sua applicazione deve essere valutata considerando l’insieme delle norme nazionali pertinenti e non una singola misura isolata.
art. 31 comma 1 deliberazione ARERA n. 643/2013/R/Idr.
Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.
La norma sulle partite pregresse è qualificata come disciplina generale e astratta del servizio e come unico titolo potenzialmente idoneo al recupero tariffario dei costi controversi.
art. 154 d.lgs. 152/2006
La tariffa del servizio idrico è collegata alla copertura del costo pieno della gestione e al principio «chi inquina paga».
art. 141 comma 2 d.lgs. 152/2006
La disposizione riprende la nozione di servizio idrico integrato.
art. 148 d.lgs. 152/2006
La disposizione demanda la gestione del servizio idrico integrato agli ambiti territoriali ottimali.
art. 2 comma 3 d.l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito nella l. 17 maggio 1995 n. 72
Per le gestioni transitorie esistenti, la tariffa era determinata mediante deliberazioni del CIPE.
art. 21 comma 19 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011 n. 214
Ha attribuito all’Autorità per l’energia le competenze di regolazione tariffaria del servizio idrico, successivamente esercitate da AEEGSI e ARERA.
art. 10 comma 28 d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella l. 12 luglio 2011 n. 106
Ha posto fine al regime transitorio di determinazione delle tariffe da parte del CIPE.
Massime di principio
- Nel rinvio pregiudiziale, la compatibilità con l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE del sistema nazionale di tariffazione dei servizi idrici deve essere valutata considerando l’insieme delle norme nazionali pertinenti e non una singola misura tariffaria isolatamente considerata.
- Una disciplina generale sulle partite pregresse, che consenta il recupero tariffario di costi relativi a periodi anteriori al trasferimento delle competenze regolatorie all’autorità indipendente, costituisce il titolo rilevante per verificare l’effettiva attuazione del principio di recupero dei costi del servizio idrico.
- Il pagamento diretto da parte dei Comuni, finanziato mediante fiscalità generale e non mediante una specifica componente tariffaria gravante sugli utenti del servizio, non equivale necessariamente a un effettivo recupero dei costi del servizio idrico secondo il principio di cost recovery, soprattutto quando l’onere ricade indistintamente su tutti i cittadini, utenti e non utenti.
- Un’interpretazione nazionale che impedisca il recupero dei costi relativi a investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE, ma prima della sua attuazione, può risultare contraria al dovere di cooperazione quando gli investimenti attuino un principio già riconosciuto dal diritto nazionale.
- L’annullamento della sentenza nella fase rescindente della revocazione elimina le preclusioni derivanti dalla pronuncia annullata; le questioni, compresa la prescrizione, devono essere riesaminate nella fase rescissoria secondo il thema decidendum ancora devoluto.
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