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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43528/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva rigettato il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo che, accogliendo il reclamo di Francesco Bonomo, aveva censurato la limitazione a determinate fasce orarie della possibilità di cuocere i cibi per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis. Il Ministero sosteneva che la fissazione di fasce orarie rientra nella potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria (art. 36, lett. b), DPR 230/2000) e che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato perché tale esercizio di potestà sarebbe stato esorbitante o arbitrario, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Dopo aver richiamato l'evoluzione giurisprudenziale e la pronuncia della Corte Costituzionale n.186/2018, la Corte ha ritenuto che la previsione di fasce orarie per la cottura non sia in sé illecita ma sia sindacabile in sede giurisdizionale se priva di giustificazioni concrete e se mira a ripristinare maggiore afflittività vietata dalla Corte Costituzionale. Nel caso di specie l'Amministrazione ha fornito motivazioni concrete (esigenze di salubrità degli ambienti, ordinata convivenza, rispetto del lavoro del personale, esigenze organizzative compatibili con la presenza prevalente in cella dei detenuti 41-bis e possibilità di riscaldare cibi durante l'intera giornata). Pertanto la diversificazione oraria non è stata ritenuta discriminatoria né strumentale ad aumentare l'afflittività e la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Torino sia il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo 16/12/2021.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis

    Disciplina il regime detentivo differenziato con misure restrittive; contesto normativo che impone di non ripristinare maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 4

    Norma procedurale che consente il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso provvedimenti relativi al regime detentivo

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36, lett. b)

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la potestà organizzativa (regolamentazione degli orari e della vita quotidiana nelle carceri), potere esercitabile nei limiti di ragionevolezza e non in contrasto con le tutele fondamentali

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 13, comma 4

    Riconosce la possibilità, se compatibile, di riscaldare o preparare cibi semplici nelle camere detentive secondo limiti regolamentari; parametro di bilanciamento con esigenze di sicurezza

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che vietava assolutamente la cottura dei cibi ai detenuti 41-bis; ha fissato il principio che non possono essere ripristinate, tramite regolamenti, maggiori afflittività rispetto a quanto consentito

  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. 1, n. 36940/2022 (Crea) e altre pronunce

    Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022

    Ha chiarito che le fasce orarie differenziate non sono automaticamente illegittime, ma richiedono motivazioni apprezzabili; l'assenza di ragioni concrete può configurare discriminazione e aumento ingiustificato di afflittività

Massime di principio

  • La fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi da parte dell'Amministrazione penitenziaria rientra in linea di principio nella potestà organizzativa, ma è sindacabile in sede giurisdizionale quando si sostanzia in una misura che possa ripristinare maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni
  • Per essere legittima una regolamentazione differenziata per i detenuti 41-bis deve essere accompagnata da motivazioni concrete e specifiche (es. esigenze di sicurezza, logistica, salubrità, tutela del personale), non da enunciazioni generiche
  • Il parametro di confronto è il trattamento dei detenuti comuni nello stesso istituto: la differenziazione è lecita se giustificata da esigenze effettive e proporzionata, illeggittima se discriminatoria o irragionevole
  • La Corte Costituzionale n.186/2018 proibisce divieti assoluti di cottura per i 41-bis; quindi l'amministrazione deve garantire modalità alternative (es. riscaldare cibi già pronti) se limita la cottura a fasce orarie
  • In sede giudiziaria il rischio di sviamento del potere (esorbitare dall'organizzazione interna per ottenere maggiore afflittività) si valuta sulla base della specifica motivazione amministrativa; decisioni amministrative dettagliate e documentate sono meno suscettibili di annullamento
  • Quando il giudice annulla per difetto motivazionale non sempre è necessario il rinvio: se la Corte ritiene che l'amministrazione abbia comunque fornito giustificazioni plausibili, può annullare le decisioni di merito senza nuovo giudizio

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