Sentenza del 20/07/2023 n. 21684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. chiedeva il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla pensione 2011 invocando l'applicazione dell'art. 16 della Convenzione Italia-Bulgaria (21/9/1988) perché si era trasferito in Bulgaria e iscritto all'AIRE; l'Amministrazione non rispose (silenzio-rifiuto) e il contribuente impugnò. In primo grado il ricorso fu respinto; in appello la sentenza fu riformata dalla C.T.R. che ritenne provata la sussistenza delle condizioni per escludere le ritenute sulla pensione sulla base di un documento depositato in appello. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione denunciando (i) errata applicazione della Convenzione e violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che la C.T.R. si era basata solo sulla residenza fiscale senza accertare la doppia imposizione; (ii) mancata considerazione delle contestazioni sul valore probatorio del documento decisivo; (iii) carenza motivazionale e violazione di norme processuali (art.132 c.p.c., art.36 D.Lgs. 546/92).
La decisione
Prima dell'esame del merito in Cassazione il contribuente, con memoria del 16/06/2023, ha rinunciato alla domanda di rimborso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La Corte ha ritenuto valida la rinuncia (anche senza accettazione della controparte e pur non applicandosi l'art.306 c.p.c. al giudizio di Cassazione), ne ha constatato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato cessata la materia del contendere; spese compensate.
Norme richiamate
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria (21 settembre 1988)
Secondo il contribuente l'art.16 attribuisce la tassazione dei redditi da pensione esclusivamente allo Stato di residenza del percipiente; la questione era se in concreto tale disciplina fosse applicabile alla posizione del ricorrente.
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria (21 settembre 1988)
L'amministrazione ha lamentato violazione e falsa applicazione di tale norma (come richiamata nel ricorso), sostenendo che i giudici d'appello avrebbero dato rilievo alla sola residenza senza gli accertamenti necessari; la Corte non si è pronunciata sul merito per cessazione della materia.
Codice civile
Invocato dall'Amministrazione come norma sull'onere della prova: la parte che afferma un fatto deve provarlo; l'Agenzia sosteneva che la C.T.R. non ha rispettato il corretto riparto dell'onere probatorio.
Codice di procedura civile
Richiamato dall'Amministrazione tra i motivi di cassazione generici; riguarda i vizi di motivazione e violazioni di legge impugnabili in Cassazione.
Codice di procedura civile
Richiamato nell'ambito dell'eventuale vizio di motivazione: l'Agenzia deduceva carenza assoluta di motivazione della sentenza d'appello in relazione all'applicabilità dell'art.16 della Convenzione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Evocato dall'Amministrazione in rapporto alla presunta nullità per carenza motivazionale nelle decisioni in materia tributaria.
Codice di procedura civile
Menziovato dalla Corte per spiegare che la norma non si applica al giudizio di cassazione, ma che la rinuncia alla domanda può comunque determinare la cessazione della materia del contendere anche senza accettazione della controparte.
Giurisprudenza della Cassazione
Riferita dalla Corte per affermare il principio che la rinuncia alla domanda, anche tacita, comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni richiede documentazione chiara e adeguata sulla residenza fiscale (iscrizione AIRE, certificati di residenza) e, se necessaria, elementi che dimostrino l'effettiva insorgenza di una doppia imposizione.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava su chi afferma fatti decisivi: il contribuente deve fornire elementi probatori idonei; l'amministrazione può contestarne il valore probatorio e chiedere accertamenti.
- Se, durante il giudizio, il ricorrente rinuncia espressamente alla domanda il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere anche senza l'accettazione della controparte; ciò priva la Cassazione della possibilità di decidere sul merito e di statuire sulla fondatezza delle censure.
- La rinuncia motivata da sopravvenuti atti o chiarimenti dell'Amministrazione (es. documenti di prassi) è valida e determina la perdita dell'interesse al giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere per rinuncia, le spese possono essere compensate: le parti devono considerare il rischio processuale e le conseguenze economiche prima di rinunciare.
- Per evitare impugnazioni in Cassazione basate su vizi di motivazione, le decisioni di merito (prima e secondo grado) dovrebbero esplicitare in modo completo i rilievi sulla prova, il criterio di valutazione dei documenti e la corretta interpretazione delle norme convenzionali.
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