Sentenza n. 1121/2026 - Latina, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 648/2025, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero ad accreditare 500 euro sulla carta elettronica dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 648/2025, pubblicata il 17 giugno 2025 e notificata il 17 maggio 2025, passata in giudicato, che aveva disposto l’accredito di 500 euro sulla carta elettronica dei docenti. Ha chiesto di assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e di rifondere le spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il passaggio in giudicato del titolo risultava da certificazione di cancelleria e che era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Cassino, o un funzionario delegato, con ulteriori sessanta giorni per provvedere su richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e il compenso del commissario, liquidato in 800 euro salvo conguaglio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata in data 17.05.2025.
L’ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio applicabile prima dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata in data 17.05.2025.
Il termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni deve essere inutilmente decorso prima che possa essere ordinata l’esecuzione coattiva del titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento dell’Amministrazione consentono al giudice di ordinare l’esecuzione integrale entro un termine assegnato.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’intervento sostitutivo e subordinandone l’attivazione alla richiesta della parte interessata.
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