Sentenza n. 1659/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa n. 759/2024, che aveva riconosciuto il diritto al Compenso Individuale Accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pisa, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La pronuncia aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 1.252,80 in favore della prima ricorrente e di euro 328,06 in favore del secondo ricorrente, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha corrisposto euro 1.138,67 alla prima ricorrente ed euro 298,06 al secondo, con conseguente esecuzione solo parziale. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di pagamento delle somme residue e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e risultava rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero aveva eseguito solo parzialmente il giudicato durante il processo, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente agli importi già corrisposti. Ha ordinato al Ministero di completare l’esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante il pagamento delle somme residue a titolo di capitale e degli interessi legali liquidati dalla sentenza del Tribunale di Pisa. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario da lui delegato, con termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di centoventi giorni deve essere rispettato prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine è stato ritenuto osservato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione ai fini esecutivi e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L’esecuzione parziale del giudicato intervenuta nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme già corrisposte, senza impedire al giudice di ordinare il pagamento delle somme residue.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza, il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento del capitale residuo e degli interessi riconosciuti dal titolo giudiziale.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendone il termine e consentendogli la delega delle attività a un funzionario.
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