Cassazione Penale, Sentenza n. 10563/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur annullando parzialmente l'ordinanza del G.i.p., aveva confermato la custodia cautelare per numerosi capi di imputazione. I motivi di ricorso contestavano, in sostanza: l'insufficiente prova del collegamento tra un attentato dinamitardo e una richiesta estorsiva (capo 7), l'erronea qualificazione di condotte come "estorsione ambientale" anche in assenza di richiesta esplicita (capi 11 e 13), la valutazione delle intercettazioni e la carenza di riscontri oggettivi per vari capi (15-20, 19bis, 19ter, 26-29), la mancanza di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica (capo 30), la carenza di elementi a fondamento dell'associazione per delinquere (capo 1) e la mancata considerazione del "tempo silente" ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari. In vari punti la difesa denunciava inoltre motivazione apparente, contraddittoria o omessa e l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la maggior parte delle censure siano rimaste sul terreno della ricostruzione dei fatti o della diversa valutazione del materiale probatorio, profili non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di legge o motivazionali manifesti (contraddittorietà o illogicità palese). Quanto alle doglianze sulla motivazione, la Corte ha precisato che non è stata dimostrata l'assenza di motivazione su punti decisivi; la valutazione delle intercettazioni, delle modalità dell'attentato e del contesto ambientale è stata considerata logica e coerente con i principi giurisprudenziali, anche in relazione alla configurabilità dell'"estorsione ambientale" e del tentativo estorsivo. Inoltre la Corte ha richiamato l'effetto della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 sul regime cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) e ha osservato che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione cautelare. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'istanza di riesame proposta per la misura cautelare; utilizzata per inquadrare il procedimento di riesame a seguito dell'ordinanza del G.i.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per indicare i limiti della motivazione richiesta nel ricorso per cassazione (motivazione nei limiti strettamente necessari alla decisione).
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come titolo di doglianza (violazione di legge) ma la Corte ha osservato che le censure erano in realtà contestazioni di fatto e non valutabili come violazioni di legge astratte.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per precisare il vero contenuto del vizio di motivazione: l'assenza di motivazione deve riguardare un punto decisivo della causa, non la mancata confutazione puntuale di ogni deduzione difensiva.
art. 273 c.p.p.
Più volte invocata dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha considerato le doglianze come contestazioni fattuali o di valutazione probatoria, non suscettibili di sindacato in cassazione senza specifica allegazione di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica.
art. 274 lett. c) c.p.p.
Richiamata dal ricorrente con riguardo al "tempo silente"; la Corte ha ritenuto che la mera decorrenza del tempo non fosse sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari se non supportata da elementi concreti.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Interpretata come norma che impone una forte presunzione a favore della custodia cautelare quando è contestata l'aggravante di cui all'art. 416bis.1: il ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi contrari per superare tale presunzione.
art. 416 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che l'esistenza del sodalizio potesse essere desunta da facta concludentia e dall'insieme degli elementi indiziari esaminati dal giudice di merito.
art. 416bis cod. pen.
Norma sulla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; il contesto ambientale caratterizzato da presenze organizzative ha contribuito alla valutazione complessiva delle modalità delittuose.
art. 416bis.1 cod. pen.
Aggravante richiamata in più capi: la Corte ha osservato che la contestazione dell'aggravante incide sul regime cautelare (presunzione di custodia) e che i giudici di merito hanno motivato il ricorso al "metodo mafioso" anche indipendentemente da alcune dichiarazioni ritenute discutibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma posta a base della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del gravame.
art. 81 e art. 110 cod. pen.
Richiamati nella discussione sulla distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone in reati in continuazione: la Corte ha indicato i criteri per escludere la continuazione e per riconoscere un programma criminoso associativo.
art. 278 cod. proc. pen.
Citata rispetto a circostanze aggravanti comuni; la Corte ha ritenuto che la contestazione di tali circostanze non avesse rilievo decisivo ai fini cautelari nella specie.
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo (richiamata a supporto della tesi difensiva): la Corte ha invece confermato che, ai fini del tentativo, rilevano l'idoneità e l'univocità degli atti nel contesto, valutazioni compiute dai giudici di merito.
art. 629 cod. pen.
Citata tra le norme richiamate dalla difesa in relazione a reati contestati; la Corte non ha ritenuto specifiche violazioni di tale norma esplicitamente provate in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o vizi di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità) e non una mera diversa valutazione dei fatti; le doglianze di fatto vanno sollevate in sede di merito.
- Per censurare la motivazione per "omessa motivazione" occorre dimostrare che il giudice non si è pronunciato su un punto decisivo; la semplice mancata confutazione di ogni particolare deduzione difensiva non integra il vizio di cui all'art. 606 lett. e).
- La configurabilità dell'"estorsione ambientale" o del tentativo estorsivo può emergere anche in assenza di una richiesta esplicita di denaro: rilevano le modalità del gesto intimidatorio, la loro idoneità a coartare la volontà della vittima e il contesto territoriale.
- Intercettazioni chiare e univoche, contestualizzate con altri elementi (modalità del fatto, contatti tra indagati, GPS, comportamenti sospetti), possono costituire prova idonea ai fini cautelari; la loro valutazione resta comunque prerogativa del giudice di merito.
- La contestazione dell'aggravante per l'uso del "metodo mafioso" comporta, ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., una presunzione che giustifica la custodia cautelare: per superarla il difensore deve allegare e documentare elementi concreti contrari.
- Non è sufficiente per la Cassazione lamentare genericamente il "travisamento della prova": la parte deve indicare in modo preciso gli atti o le pagine ritenute erroneamente valutate e fornire argomentazione puntuale.
- Nella controversia tra ipotesi di associazione per delinquere e concorso in reati in continuazione, la valutazione richiede l'esame del quadro indiziario complessivo (numero e tipologia dei reati, ripetitività, ruoli, contatti); la durata ridotta non esclude di per sé l'esistenza di un sodalizio.
- Il tempo trascorso dai fatti ('tempo silente') non annulla automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: il giudice deve valutare tutti gli elementi di pericolo di fuga, reiterazione o inquinamento probatorio.
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