Sentenza del 25/06/2019 n. 16950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa della società per l'anno 2005, accertando un imponibile complessivo di 902.455 euro e le conseguenti maggiori imposte, sanzioni e interessi. Il ricorrente ha contestato, da un lato, la validità della notificazione degli avvisi di accertamento, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. e che l'eventuale vizio non potesse essere sanato dall'art. 156 c.p.c.; dall'altro, ha lamentato l'omesso esame delle componenti negative indicate nella dichiarazione, tra cui interessi passivi e la perdita o svalutazione di una partecipazione societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR della Lombardia che aveva riformato la decisione favorevole ai contribuenti della CTP e aveva confermato gli avvisi di accertamento. La Corte ha ritenuto che eventuali vizi della notificazione fossero sanati dal raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva avuto piena conoscenza degli atti e aveva potuto difendersi. Ha inoltre escluso l'omesso esame delle componenti negative, rilevando che la CTR le aveva esaminate e ritenute non adeguatamente documentate o non deducibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 13.300 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)
Il reddito delle società di persone è imputato ai soci, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione.
La norma comporta il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nelle controversie riguardanti il reddito sociale, poiché l'accertamento incide direttamente anche sul reddito di partecipazione dei soci.
Codice civile, art. 1306, comma 1
La Corte ha ritenuto che ai soci eventualmente pretermessi non derivasse un danno dalla decisione sul ricorso, contribuendo a escludere la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio in un ricorso manifestamente infondato.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
I principi di sanatoria per raggiungimento dello scopo sono applicabili anche ai vizi della notificazione di un avviso di accertamento, quando il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza e abbia potuto esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 140
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario. La sua eventuale inosservanza può determinare un vizio della notificazione, ma tale vizio non necessariamente invalida l'accertamento se l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)
Prevede modalità specifiche di notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità del contribuente. La Corte ha precisato che la notificazione è una condizione di efficacia dell'atto e non un suo elemento costitutivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4
La mancata risposta a un questionario regolarmente notificato può determinare preclusioni probatorie, impedendo al contribuente di utilizzare successivamente documenti o giustificazioni non prodotti nella fase amministrativa, salvo le condizioni previste dalla legge.
TUIR, artt. 94 e 101
La CTR, confermata dalla Cassazione, ha ritenuto non consentita alla società di persone la deduzione della svalutazione della partecipazione indicata nella dichiarazione, in quanto non compatibile con la disciplina fiscale applicabile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Un vizio della notificazione dell'avviso di accertamento non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: se il contribuente ne ha avuto conoscenza effettiva entro i termini e ha potuto proporre una difesa completa, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
- La notificazione dell'atto tributario deve comunque rispettare il modello legale applicabile; tuttavia, le irregolarità diverse dalla totale mancanza dell'atto o da una procedura priva degli elementi essenziali sono normalmente qualificate come nullità e non come inesistenza.
- Quando l'accertamento riguarda una società di persone e il reddito imputato per trasparenza ai soci, società e soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio, per evitare decisioni contraddittorie.
- La mancata risposta a un questionario dell'Amministrazione finanziaria può comportare preclusioni nella produzione successiva di documenti e giustificazioni. È quindi essenziale rispondere tempestivamente e fornire una documentazione completa nella fase amministrativa.
- Le componenti negative del reddito devono essere adeguatamente documentate e fiscalmente inerenti; la loro mera indicazione in dichiarazione non garantisce il riconoscimento della deduzione.
- In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato, la Corte può evitare formalità processuali ulteriori, come l'integrazione del contraddittorio, quando esse non apporterebbero una concreta utilità alle parti.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese del giudizio e, nei casi previsti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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