Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42833/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della conferma di condanna (GIP Tribunale di Roma 10/01/2023, confermata da Corte d'appello di Roma 15/12/2023) per i reati di lesioni (artt. 582 e 585 c.p.). Motivi: 1) violazione procedurale per revoca del consenso del Procuratore generale al concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; 2) censura per travisamento e carenza di motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità (capo D)); 3) vizio nella dosimetria e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e valutazione errata di aggravanti/attenuanti (artt. 62-bis, 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo relativo all'illegittimità della revoca del consenso del Procuratore generale, affermando il principio secondo cui nel concordato in appello il consenso del pubblico ministero può essere revocato fino a quando la corte territoriale non abbia riservato la decisione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché si tratta di mero riesame di fatto; ha parzialmente accolto il terzo motivo limitatamente al mancato e non motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, annullando la sentenza impugnata su quel punto e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio limitato alle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza

    Il termine di 15 giorni riguarda la presentazione dell'accordo tra le parti; non impedisce invece la revoca del consenso del Procuratore generale al concordato in appello fino a che la corte non abbia riservato la decisione

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento normativo del motivo di cassazione relativo a violazione di norme processuali e motivi di impugnazione; nel caso il motivo basato sull'impedimento della revoca è stato ritenuto infondato

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che il secondo motivo fosse un riesame dei fatti non consentito, mentre ha verificato la carenza motivazionale sul punto delle attenuanti generiche

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal difensore in relazione a termini per depositi; la Corte ha ritenuto inapplicabile il limite di cinque giorni al potere di revoca del Procuratore generale nel concordato in appello

  • art. 448 c.p.p.

    Norma che disciplina il patteggiamento in primo grado (art. 444 e segg.) e l'irrevocabilità del consenso in quel rito: la Corte ha distinto il patteggiamento in primo grado dal concordato in appello, ritenendo non traslabile l'irrevocabilità

  • art. 62-bis e art. 69 cod. pen.

    Rilevanti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il loro bilanciamento con le aggravanti; la Corte ha disposto che l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena e relativo calcolo della media edittale; richiamata nella valutazione della congruità della pena

Massime di principio

  • Nel concordato sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) il consenso del pubblico ministero può essere revocato fino a quando la corte non abbia riservato la decisione: la revoca non è vietata dal termine di 15 giorni previsto per la presentazione dell'accordo
  • Il termine di 15 giorni previsto dall'art. 599-bis riguarda l'atto con cui le parti presentano l'accordo, non la possibilità del Procuratore generale di ritirare il consenso prima della decisione della corte
  • La Corte di cassazione non può compiere un riesame del merito dei fatti o sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito; le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione
  • Se il giudice di merito non riconosce le circostanze attenuanti generiche richieste, la decisione deve contenere una motivazione specifica e non può limitarsi a un generico riferimento a un presunto bilanciamento tra aggravanti e attenuanti
  • Nella determinazione della pena, la media edittale va calcolata correttamente (non semplicemente dimezzando il massimo), e l'eventuale pena sotto la media richiede adeguata motivazione solo nei termini previsti dalla giurisprudenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.