Sentenza del 27/01/2021 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio aveva emesso avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo al 2013 ritenendo che le prestazioni fatturate dalla XX srl, appaltate a XY srl e subappaltate a cooperativa XZ, fossero in realtà rapporti di somministrazione/di lavoro subordinato. La Guardia di Finanza aveva rilevato che i lavoratori della cooperativa operavano sotto le direttive della committente XX (anche tramite suoi dipendenti), che la retribuzione era oraria, che l'appaltatore era mera intermediazione senza utile e senza struttura imprenditoriale, che mancava autorizzazione documentata al subappalto e che non veniva prodotto un risultato tipico di appalto. Sulla base di ciò l'ufficio ha disconosciuto le fatture, contestando maggiori componenti per €1.320.565,00 e indebita detrazione IVA per €280.703,00 oltre sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della XX srl e annullato l'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello; la commissione d'appello ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello dell'ufficio. Il giudice d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi che giustificano la ricaratterizzazione delle prestazioni come rapporto di lavoro/somministrazione: controllo e direttive della committente, marginalità dell'appaltatore, mancanza di struttura imprenditoriale e di produzione di un risultato proprio dell'appalto, continuità dell'attività, modalità di fatturazione. Perciò è stata dichiarata legittima l'operazione di disconoscimento della detraibilità dell'IVA e l'indeducibilità ai fini IRAP dei costi considerati come lavoro interinale; le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 1655 c.c.
Il giudice richiama i requisiti del contratto d'appalto ai fini della distinzione rispetto ad altre fattispecie contrattuali: mancanza dei requisiti comporta che il rapporto non sia qualificabile come appalto.
art. 29 D.lgs. n. 276/2003
Utilizzato per distinguere il contratto di appalto da fenomeni di somministrazione di lavoro o lavoro subordinato, con particolare attenzione all'organizzazione dei mezzi, all'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Massime di principio
- Se il committente esercita il potere direttivo/organizzativo direttamente sui lavoratori impiegati nell'appalto (anche tramite propri dipendenti), ciò è indizio forte di somministrazione o rapporto di lavoro subordinato e non di un autonomo appalto di servizi.
- La mancanza di una struttura imprenditoriale reale e l'assenza di un utile per l'appaltatore/intermediario sono elementi rilevanti per ritenere il contratto un mero travaso di manodopera.
- La continuità dell'attività (es. prestazioni svolte senza soluzione di continuità per tutto l'anno) e la modalità di remunerazione (a ore anziché per risultato/pezzo) favoriscono la ricostruzione di una prestazione di lavoro e non di un appalto produttivo di un risultato.
- La documentazione che dimostri l'autonomia organizzativa dell'appaltatore (contratti scritti che specificano mezzi, rischi, margini, autorizzazioni al subappalto, fatturazione coerente) è determinante per resistere a contestazioni di recharacterization.
- Se la prestazione è ritenuta rapporto di lavoro/somministrazione, fiscalmente le fatture possono essere disconosciute ai fini IVA (impossibilità di detrazione) e i relativi costi possono essere riclassificati come costi per il personale ai fini IRAP con le conseguenti limitazioni/deduzioni previste dalla normativa vigente.
- In caso di utilizzo di subappalto è opportuno conservare il consenso/documentazione che dimostri l'autorizzazione del committente e la reale autonomia gestionale del subappaltatore per evitare ricostruzioni di interposizione o somministrazione.
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