Cassazione Penale, Ordinanza n. 32107/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, perché il motivo dedotto non era stato devoluto in appello e dunque non era proponibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità in relazione a un tentativo di rapina. La Corte di cassazione rileva però che tale censura non era stata previamente dedotta come specifico motivo di appello né risultava dalle conclusioni di quel grado, con conseguente difetto di devoluzione e inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte precisa che la questione sarebbe stata proponibile in cassazione solo nel caso, non ricorrente, di sopravvenienza di una sentenza della Corte costituzionale dopo la decisione di appello. Ne deriva che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente l'eventuale incompletezza o erroneità del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato in relazione al tentativo del reato contestato; la censura riguardava il mancato riconoscimento della lieve entità in un tentativo di rapina
art. 628 c.p.
norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio, richiamata per indicare il tentativo di rapina
art. 606, comma 3, c.p.p.
la Corte afferma che il motivo non può essere dedotto in cassazione se non è stato previamente proposto in appello, salvo l'eccezione non ricorrente di sopravvenienza di una sentenza della Corte costituzionale
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere proposte per la prima volta censure non devolute al giudice di appello, poiché la mancata deduzione nel grado precedente interrompe la catena devolutiva sul punto.
- L'eccezione al divieto di nuova deduzione in cassazione per questioni non trattate in appello opera solo quando intervenga una sopravvenienza normativa o costituzionale rilevante dopo la decisione di merito, circostanza da verificare rigorosamente nel caso concreto.
- Quando la sentenza impugnata riepiloga i motivi di gravame, l'eventuale contestazione di incompletezza o inesattezza di quel riepilogo deve essere formulata in modo specifico nel ricorso per cassazione, altrimenti la censura resta inammissibile.
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