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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13623/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione ai fini Irap, Ires e Iva di maggiori redditi ritenuti non dichiarati. L'Ufficio aveva fondato la pretesa sullo scostamento tra l'indice di ricarico dichiarato dalla società e la media di settore desunta dagli studi di settore, richiamando anche una ritenuta condotta antieconomica della contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo necessario, in un accertamento fondato sulla sola base degli studi di settore, il contraddittorio preventivo con il contribuente, non surrogabile dalla mera indicazione dei criteri di rideterminazione del reddito. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame della circostanza che l'accertamento si basava anche sull'antieconomicità; violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'onere della prova; violazione delle norme che disciplinano il contraddittorio e censura dell'affermazione di un obbligo generalizzato di contraddittorio, specie negli accertamenti a tavolino.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto che la società contribuente aveva depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197/2022, accompagnata dal pagamento dell'importo dovuto. Poiché l'Agenzia non ha contestato tale circostanza, la Corte ha applicato l'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato come parametro del primo motivo di ricorso, per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.l. n. 331/1993

    Richiamato come norma sull'accertamento induttivo a sostegno della censura dell'Ufficio.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    Richiamato insieme alle altre norme sull'accertamento induttivo e sugli studi di settore.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come disciplina dell'accertamento in materia IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nel contenzioso tributario.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici nell'accertamento.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dall'accertamento e dalla motivazione dell'atto.

  • art. 10 l. n. 146/1998

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento agli accertamenti basati sugli studi di settore e al contraddittorio.

  • art. 1, comma 197, secondo periodo, l. n. 197/2022

    È la disposizione che consente la definizione agevolata della lite pendente, cui la contribuente ha aderito depositando istanza e prova del versamento.

  • art. 1, comma 198, l. n. 197/2022

    "nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"

    La Corte la applica per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è stata validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di deposito dell'istanza di definizione agevolata e della prova del pagamento, e in mancanza di contestazioni della controparte, il giudice di legittimità prende atto della causa estintiva e non decide il merito.
  • Nei giudizi di cassazione, la sopravvenuta definizione della controversia assorbe ogni censura sull'accertamento, sulla motivazione dell'atto e sul contraddittorio endoprocedimentale.
  • Le spese del giudizio restano regolate secondo la previsione speciale della legge sulla definizione agevolata, ponendosi a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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